IL
CULTO DIVINO
I giorni festivi
19. D'ora in poi spetta al
solo Concilio ecumenico o alla santa Sede stabilire, trasferire o sopprimere
giorni festivi comuni a tutte le Chiese orientali. Invece lo stabilire,
trasferire o sopprimere feste per singole Chiese particolari compete, oltre che
alla Sede apostolica, a sinodi patriarcali o arcivescovili, avuto tuttavia il
debito riguardo di tutta la regione e delle altre Chiese particolari.
La Pasqua
20. Fino a che tra tutti i
cristiani non si sarà giunti al desiderato accordo circa la fissazione di un
unico giorno per la comune celebrazione della festa di Pasqua, nel frattempo,
per promuovere l'unità fra i cristiani che vivono nella stessa regione o
nazione, è data facoltà ai patriarchi o alle supreme autorità ecclesiastiche
del luogo di accordarsi, con unanime consenso e sentiti i pareri degli
interessati, per celebrare la festa di Pasqua nella stessa domenica.
Le tempora
21. Tutti i fedeli che si
trovano fuori della regione o territorio del proprio rito, quanto alla legge
delle sacre tempora possono pienamente conformarsi alla disciplina vigente nel
luogo della loro permanenza. Nelle famiglie di rito misto si può osservare
questa legge secondo uno stesso rito.
Le laudi divine
22. Il clero e i religiosi
orientali celebrino secondo le prescrizioni e tradizioni della propria
disciplina le laudi divine, che fino dall'antica età furono in grande onore
presso tutte le Chiese orientali. Ed anche i fedeli, seguendo l'esempio dei
propri padri, per quanto possono, attendano devotamente alle laudi divine.
La lingua liturgica
23. Al patriarca col suo
sinodo o alla suprema autorità di ciascuna Chiesa con il consiglio dei pastori
compete il diritto di regolare l'uso delle lingue nelle sacre funzioni
liturgiche e di approvare, dopo averne data relazione alla Sede apostolica, le
versioni dei testi nelle lingua del paese.
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