RAPPORTI
CON I FRATELLI DELLE CHIESE SEPARATE
Promuovere l'unità dei cristiani
24. Alle Chiese orientali
aventi comunione con la Sede apostolica romana, compete lo speciale ufficio di
promuovere l'unità di tutti i cristiani, specialmente orientali, secondo i
principi del decreto « sull'ecumenismo » promulgato da questo santo Concilio,
in primo luogo con la preghiera, l'esempio della vita, la religiosa fedeltà
alle antiche tradizioni orientali, la mutua e più profonda conoscenza, la
collaborazione e la fraterna stima delle cose e degli animi.
25. Dagli orientali
separati che, mossi dalla grazia dello Spirito Santo vengono all'unità
cattolica, non si esiga più di quanto richiede la semplice professione della
fede cattolica. E poiché presso di loro è stato conservato il sacerdozio
valido, i chierici orientali che vengono all'unità cattolica, hanno facoltà di
esercitare il proprio ordine, secondo le norme stabilite dalla competente
autorità.
« Communicatio in sacris »
26. La « communicatio in
sacris » che pregiudica l'unità della Chiesa o include formale adesione
all'errore o pericolo di errare nella fede, di scandalo e di indifferentismo, è
proibita dalla legge divina. Ma la prassi pastorale dimostra, per quanto
riguarda i fratelli orientali che si possono e si devono considerare varie
circostanze di singole persone, nelle quali né si lede l'unità della Chiesa, né
vi sono pericoli da evitare, mentre invece la necessità della salvezza e il
bene spirituale delle anime costituiscono un bisogno serio. Perciò la Chiesa
cattolica, secondo le circostanze di tempo, di luogo e di persone, ha usato
tutti i mezzi della salute e la testimonianza della carità tra i cristiani, per
mezzo della partecipazione ai sacramenti e alle altre funzioni e cose sacre. In
considerazione di questo, il santo Concilio «per non essere noi con una
sentenza troppo severa di impedimento a coloro che sono salvati » e per
fomentare sempre più l'unione con le Chiese orientali da noi separate,
stabilisce il seguente modo di agire.
27. Posti i principi sopra
ricordati, agli orientali che in buona fede si trovano separati dalla Chiesa
cattolica, si possono conferire, se spontaneamente li chiedano e siano ben
disposti, i sacramenti della penitenza, dell'eucaristia e dell'unzione degli
infermi anzi, anche ai cattolici è lecito chiedere questi sacramenti ai
ministri acattolici nella cui Chiesa si hanno validi sacramenti, ogniqualvolta
la necessità o una vera spirituale utilità lo domandino e l'accesso a un
sacerdote cattolico riesca fisicamente o moralmente impossibile.
28. Parimenti, posti gli
stessi principi, per una giusta ragione è permessa la « communicatio in sacris
» in celebrazioni, cose e luoghi sacri tra cattolici e fratelli orientali
separati.
29. Questa maniera più
mite di «communicatio in sacris » con i fratelli delle Chiese orientali
separate è affidata alla vigilanza e al discernimento dei pastori locali,
affinché, consigliatisi tra di loro e, se occorra, uditi anche i pastori delle
Chiese separate, abbiano a regolare con efficaci e opportune prescrizioni e
norme i rapporti dei cristiani tra di loro.
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