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Doc. del Concil. Ecum. Vaticano II

IntraText CT - Lettura del testo

  • COSTITUZIONE CONCILIARE SACROSANCTUM CONCILIUM SULLA SACRA LITURGIA
      • CAPITOLO I PRINCIPI GENERALI PER LA RIFORMA E LA PROMOZIONE DELLA SACRA LITURGIA
        • B) Norme derivanti dalla natura gerarchica e comunitaria della liturgia
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B) Norme derivanti dalla natura gerarchica e comunitaria della liturgia

26. Le azioni liturgiche non sono azioni private ma celebrazioni della Chiesa, che è «sacramento dell'unità », cioè popolo santo radunato e ordinato sotto la guida dei vescovi . Perciò tali azioni appartengono all'intero corpo della Chiesa, lo manifestano e lo implicano; ma i singoli membri vi sono interessati in diverso modo, secondo la diversità degli stati, degli uffici e della partecipazione effettiva.

Preferire la celebrazione comunitaria

27. Ogni volta che i riti comportano, secondo la particolare natura di ciascuno, una celebrazione comunitaria caratterizzata dalla presenza e dalla partecipazione attiva dei fedeli, si inculchi che questa è da preferirsi, per quanto è possibile, alla celebrazione individuale e quasi privata. Ciò vale soprattutto per la celebrazione della messa--benché qualsiasi messa abbia sempre un carattere pubblico e sociale--e per l'amministrazione dei sacramenti.

Dignità della celebrazione liturgica

28. Nelle celebrazioni liturgiche ciascuno, ministro o semplice fedele, svolgendo il proprio ufficio si limiti a compiere tutto e soltanto ciò che, secondo la natura del rito e le norme liturgiche, è di sua competenza.

Educazione allo spirito liturgico

29. Anche i ministranti, i lettori, i commentatori e i membri della « schola cantorum » svolgono un vero ministero liturgico. Essi perciò esercitino il proprio ufficio con quella sincera pietà e con quel buon ordine che conviene a un così grande ministero e che il popolo di Dio esige giustamente da essi. Bisogna dunque che tali persone siano educate con cura, ognuna secondo la propria condizione, allo spirito liturgico, e siano formate a svolgere la propria parte secondo le norme stabilite e con ordine.

Partecipazione attiva dei fedeli

30. Per promuovere la partecipazione attiva, si curino le acclamazioni dei fedeli, le risposte, il canto dei salmi, le antifone, i canti, nonché le azioni e i gesti e l'atteggiamento del corpo. Si osservi anche, a tempo debito, un sacro silenzio.

31. Nella revisione dei libri liturgici si abbia cura che le rubriche tengano conto anche delle parti dei fedeli.

Liturgia e condizioni sociali

32. Nella liturgia, tranne la distinzione che deriva dall'ufficio liturgico e dall'ordine sacro, e tranne gli onori dovuti alle autorità civili a norma delle leggi liturgiche, non si faccia alcuna preferenza di persone private o di condizioni sociali, sia nelle cerimonie sia nelle solennità esteriori.




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