B) Norme derivanti dalla natura
gerarchica e comunitaria della liturgia
26. Le azioni liturgiche
non sono azioni private ma celebrazioni della Chiesa, che è «sacramento
dell'unità », cioè popolo santo radunato e ordinato sotto la guida dei vescovi
. Perciò tali azioni appartengono all'intero corpo della Chiesa, lo manifestano
e lo implicano; ma i singoli membri vi sono interessati in diverso modo,
secondo la diversità degli stati, degli uffici e della partecipazione
effettiva.
Preferire la celebrazione comunitaria
27. Ogni volta che i riti
comportano, secondo la particolare natura di ciascuno, una celebrazione
comunitaria caratterizzata dalla presenza e dalla partecipazione attiva dei
fedeli, si inculchi che questa è da preferirsi, per quanto è possibile, alla
celebrazione individuale e quasi privata. Ciò vale soprattutto per la
celebrazione della messa--benché qualsiasi messa abbia sempre un carattere
pubblico e sociale--e per l'amministrazione dei sacramenti.
Dignità della celebrazione liturgica
28. Nelle celebrazioni
liturgiche ciascuno, ministro o semplice fedele, svolgendo il proprio ufficio
si limiti a compiere tutto e soltanto ciò che, secondo la natura del rito e le
norme liturgiche, è di sua competenza.
Educazione allo spirito liturgico
29. Anche i ministranti, i
lettori, i commentatori e i membri della « schola cantorum » svolgono un vero
ministero liturgico. Essi perciò esercitino il proprio ufficio con quella
sincera pietà e con quel buon ordine che conviene a un così grande ministero e
che il popolo di Dio esige giustamente da essi. Bisogna dunque che tali persone
siano educate con cura, ognuna secondo la propria condizione, allo spirito
liturgico, e siano formate a svolgere la propria parte secondo le norme
stabilite e con ordine.
Partecipazione attiva dei fedeli
30. Per promuovere la
partecipazione attiva, si curino le acclamazioni dei fedeli, le risposte, il
canto dei salmi, le antifone, i canti, nonché le azioni e i gesti e
l'atteggiamento del corpo. Si osservi anche, a tempo debito, un sacro silenzio.
31. Nella revisione dei
libri liturgici si abbia cura che le rubriche tengano conto anche delle parti
dei fedeli.
Liturgia e condizioni sociali
32. Nella liturgia, tranne
la distinzione che deriva dall'ufficio liturgico e dall'ordine sacro, e tranne
gli onori dovuti alle autorità civili a norma delle leggi liturgiche, non si
faccia alcuna preferenza di persone private o di condizioni sociali, sia nelle
cerimonie sia nelle solennità esteriori.
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