D) Norme per un adattamento all'indole e
alle tradizioni dei vari Popoli
37. La Chiesa, quando non
è in questione la fede o il bene comune generale, non intende imporre, neppure
nella liturgia, una rigida uniformità; rispetta anzi e favorisce le qualità e
le doti di animo delle varie razze e dei vari popoli. Tutto ciò poi che nel
costume dei popoli non è indissolubilmente legato a superstizioni o ad errori,
essa lo considera con benevolenza e, se possibile, lo conserva inalterato, e a
volte lo ammette perfino nella liturgia, purché possa armonizzarsi con il vero
e autentico spirito liturgico.
38. Salva la sostanziale
unità del rito romano, anche nella revisione dei libri liturgici si lasci posto
alle legittime diversità e ai legittimi adattamenti ai vari gruppi etnici,
regioni, popoli, soprattutto nelle missioni; e sarà bene tener opportunamente
presente questo principio nella struttura dei riti e nell'ordinamento delle
rubriche.
39. Entro i limiti
stabiliti nelle edizioni tipiche dei libri liturgici, spetterà alla competente
autorità ecclesiastica territoriale, di cui all'art. 22 - 2, determinare gli
adattamenti, specialmente riguardo all'amministrazione dei sacramenti, ai
sacramentali, alle processioni, alla lingua liturgica, alla musica sacra e alle
arti, sempre però secondo le norme fondamentali contenute nella presente
costituzione.
Progressivo adattamento liturgico
40. Dato però che in
alcuni luoghi e particolari circostanze si rende urgente un più profondo adattamento
della liturgia, che per conseguenza è più difficile:
1) Dalla competente autorità ecclesiastica
territoriale, di cui all'art. 22 - 2, venga preso in esame, con attenzione e
prudenza, ciò che dalle tradizioni e dall'indole dei vari popoli può opportunamente
essere ammesso nel culto divino. Gli adattamenti ritenuti utili o necessari
vengano proposti alla Sede apostolica, per essere introdotti col suo consenso.
2) Affinché poi l'adattamento sia fatto con
la necessaria cautela, la Sede apostolica darà facoltà, se è il caso, alla
medesima autorità ecclesiastica territoriale di permettere e dirigere, presso
alcuni gruppi a ciò preparati e per un tempo determinato, i necessari
esperimenti preliminari.
3) Poiché in materia di adattamento, di
solito le leggi liturgiche comportano difficoltà particolari soprattutto nelle
missioni, nel formularle si ricorra a persone competenti in materia.
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