V. L'incremento dell'azione pastorale
liturgica
43. Lo zelo per la
promozione e il rinnovamento della liturgia è giustamente considerato come un
segno dei provvidenziali disegni di Dio sul nostro tempo, come un passaggio
dello Spirito Santo nella sua Chiesa; esso imprime una nota caratteristica alla
vita della Chiesa stessa, anzi a tutto il modo di sentire e di agire religioso
del nostro tempo. Per la qual cosa, per favorire sempre più questa azione
pastorale liturgica nella Chiesa, il sacro Concilio stabilisce:
Commissione liturgica nazionale
44. Conviene che la
competente autorità ecclesiastica territoriale, di cui all'art. 22 - 2,
istituisca una commissione liturgica, la quale si serva dell'aiuto di esperti
in liturgia, in musica e arte sacra e in pastorale. La suddetta commissione sia
coadiuvata possibilmente da qualche istituto di liturgia pastorale, senza
escludere tra i suoi membri, se è utile, la presenza di laici particolarmente
esperti in queste materie. Sarà compito della stessa commissione, sotto la
guida dell'autorità ecclesiastica territoriale, di cui si è parlato, dirigere
l'attività pastorale liturgica nel territorio di sua competenza e promuovere
gli studi e i necessari esperimenti ogni volta che si tratti di adattamenti da
proporsi alla Sede apostolica.
Commissione liturgica diocesana
45. Parimenti sia
costituita nelle singole diocesi la commissione di sacra liturgia allo scopo di
promuovere, sotto la guida del vescovo, l'apostolato liturgico. Talvolta può
essere opportuno che più diocesi costituiscano una sola commissione per
promuovere di comune accordo l'apostolato liturgico.
Altre commissioni
46. Oltre alla commissione
di sacra liturgia, siano costituite in ogni diocesi, per quanto possibile,
anche le commissioni di musica sacra e di arte sacra. È necessario che queste
tre commissioni collaborino tra di loro, anzi talora potrà essere opportuno che
formino un unica commissione.
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