CAPITOLO
VI LA MUSICA SACRA
Dignità della musica sacra
112. La tradizione
musicale della Chiesa costituisce un patrimonio d'inestimabile valore, che eccelle
tra le altre espressioni dell'arte, specialmente per il fatto che il canto
sacro, unito alle parole, è parte necessaria ed integrante della liturgia
solenne. Il canto sacro è stato lodato sia dalla sacra Scrittura, sia dai
Padri, sia dai romani Pontefici; costoro recentemente, a cominciare da S. Pio
X, hanno sottolineato con insistenza il compito ministeriale della musica sacra
nel culto divino. Perciò la musica sacra sarà tanto più santa quanto più
strettamente sarà unita all'azione liturgica, sia dando alla preghiera
un'espressione più soave e favorendo l'unanimità, sia arricchendo di maggior
solennità i riti sacri. La Chiesa poi approva e ammette nel culto divino tutte
le forme della vera arte, purché dotate delle qualità necessarie. Perciò il sacro
Concilio, conservando le norme e le prescrizioni della disciplina e della
tradizione ecclesiastica e considerando il fine della musica sacra, che è la
gloria di Dio e la santificazione dei fedeli, stabilisce quanto segue.
La liturgia solenne
113. L'azione liturgica
riveste una forma più nobile quando i divini uffici sono celebrati solennemente
con il canto, con i sacri ministri e la partecipazione attiva del popolo.
Quanto all'uso della lingua, si osservi l'art. 36; per la messa l'art. 54; per
i sacramenti l'art. 63; per l'ufficio divino l'art. 101.
114. Si conservi e si
incrementi con grande cura il patrimonio della musica sacra. Si promuovano con
impegno le « scholae cantorum » in specie presso le chiese cattedrali. I
vescovi e gli altri pastori d'anime curino diligentemente che in ogni azione
sacra celebrata con il canto tutta l'assemblea dei fedeli possa partecipare
attivamente, a norma degli articoli 28 e 30.
Formazione musicale
115. Si curi molto la
formazione e la pratica musicale nei seminari, nei noviziati dei religiosi e
delle religiose e negli studentati, come pure negli altri istituti e scuole
cattoliche. Per raggiungere questa formazione si abbia cura di preparare i
maestri destinati all'insegnamento della musica sacra. Si raccomanda, inoltre,
dove è possibile, l'erezione di istituti superiori di musica sacra. Ai
musicisti, ai cantori e in primo luogo ai fanciulli si dia anche una vera
formazione liturgica.
Canto gregoriano e polifonico
116. La Chiesa riconosce
il canto gregoriano come canto proprio della liturgia romana; perciò nelle
azioni liturgiche, a parità di condizioni, gli si riservi il posto principale.
Gli altri generi di musica sacra, e specialmente la polifonia, non si escludono
affatto dalla celebrazione dei divini uffici, purché rispondano allo spirito
dell'azione liturgica, a norma dell'art. 30.
117. Si conduca a termine
l'edizione tipica dei libri di canto gregoriano; anzi, si prepari un'edizione
più critica dei libri già editi dopo la riforma di S. Pio X. Conviene inoltre
che si prepari un'edizione che contenga melodie più semplici, ad uso delle
chiese più piccole.
Canti religiosi popolari
118. Si promuova con
impegno il canto religioso popolare in modo che nei pii e sacri esercizi, come
pure nelle stesse azioni liturgiche, secondo le norme stabilite dalle rubriche,
possano risuonare le voci dei fedeli.
La musica sacra nelle missioni
119. In alcune regioni,
specialmente nelle missioni, si trovano popoli con una propria tradizione
musicale, la quale ha grande importanza nella loro vita religiosa e sociale. A
questa musica si dia il dovuto riconoscimento e il posto conveniente tanto
nell'educazione del senso religioso di quei popoli, quanto nell'adattare il
culto alla loro indole, a norma degli articoli 39 e 40. Perciò, nella
formazione musicale dei missionari si procuri diligentemente che, per quanto è
possibile, essi siano in grado di promuovere la musica tradizionale di quei
popoli, tanto nelle scuole, quanto nelle azioni sacre.
L'organo e gli strumenti musicali
120. Nella Chiesa latina
si abbia in grande onore l'organo a canne, strumento musicale tradizionale, il
cui suono è in grado di aggiungere un notevole splendore alle cerimonie della
Chiesa, e di elevare potentemente gli animi a Dio e alle cose celesti. Altri
strumenti, poi, si possono ammettere nel culto divino, a giudizio e con il
consenso della competente autorità ecclesiastica territoriale, a norma degli
articoli 22-2, 37 e 40, purché siano adatti all'uso sacro o vi si possano
adattare, convengano alla dignità del tempio e favoriscano veramente
l'edificazione dei fedeli.
Missione dei compositori
121. I musicisti animati
da spirito cristiano comprendano di essere chiamati a coltivare la musica sacra
e ad accrescere il suo patrimonio. Compongano melodie che abbiano le
caratteristiche della vera musica sacra; che possano essere cantate non solo
dalle maggiori « scholae cantorum », ma che convengano anche alle « scholae »
minori, e che favoriscano la partecipazione attiva di tutta l'assemblea dei
fedeli. I testi destinati al canto sacro siano conformi alla dottrina
cattolica, anzi siano presi di preferenza dalla sacra Scrittura e dalle fonti
liturgiche.
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