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Doc. del Concil. Ecum. Vaticano II IntraText CT - Lettura del testo |
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II. I vescovi e la santa Sede I vescovi nelle loro diocesi b) Ai singoli vescovi diocesani viene data facoltà di dispensare in casi particolari da una legge generale della Chiesa i fedeli sui quali, a norma del diritto, esercitano la loro autorità, ogni qualvolta ritengano che ciò giovi al loro bene spirituale; a meno che la suprema autorità della Chiesa non avanzi qualche speciale riserva in proposito. I dicasteri della curia romana Tuttavia i Padri del santo Concilio esprimono il desiderio che questi dicasteri, i quali hanno finora reso senza dubbio un prezioso aiuto al romano Pontefice ed ai pastori della Chiesa, vengano riorganizzati in modo nuovo e conforme alle necessità dei tempi, dei paesi e dei riti, specialmente per quanto riguarda il loro numero, il loro nome, le loro competenze, i loro metodi di lavoro ed il coordinamento delle loro attività. Come pure desiderano che, in considerazione del ministero pastorale dei vescovi, sia più esattamente definito l'ufficio dei legati del romano Pontefice. Viene altresì auspicato che tra i membri dei dicasteri siano annoverati anche alcuni vescovi, specialmente diocesani, che possano in modo più compiuto rappresentare al sommo Pontefice la mentalità, i desideri e le necessità di tutte le Chiese. Da ultimo i Padri conciliari stimano che sia molto utile che i sacri dicasteri chiedano, più che in passato, il parere di laici che si distinguano per virtù, dottrina ed esperienza, affinché anch'essi svolgano nella vita della Chiesa il ruolo che loro conviene.
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