DISCIPLINA
DEI SACRAMENTI
Ristabilire l'antica disciplina dei
sacramenti
12. Il santo Concilio
ecumenico conferma e loda e, se occorre, desidera che venga ristabilita
l'antica disciplina dei sacramenti vigente presso le Chiese orientali, e così
pure la prassi spettante la loro celebrazione e amministrazione.
La cresima
13. La disciplina circa il
ministro della sacra cresima, vigente fino dai più antichi tempi presso gli
orientali, sia pienamente ristabilita. Perciò i sacerdoti possono conferire
questo sacramento col crisma benedetto dal patriarca o dal vescovo.
14. Tutti i sacerdoti
orientali possono validamente conferire questo sacramento, sia insieme col
battesimo sia separatamente, a tutti i fedeli di qualsiasi rito, non escluso il
latino, osservando, per la liceità, le prescrizioni del diritto sia comune sia
particolare. Anche i sacerdoti di rito latino, secondo le facoltà che godono circa
l'amministrazione di questo sacramento, possono amministrarlo pure ai fedeli
delle Chiese orientali, senza pregiudizio al rito, osservando per la liceità le
prescrizioni del diritto sia comune che particolare.
La liturgia domenicale
15. I fedeli sono tenuti
la domenica e le feste a intervenire alla divina liturgia o, secondo le
prescrizioni o consuetudini del proprio rito, alla celebrazione delle lodi
divine. Perché più facilmente possano adempiere quest'obbligo, si stabilisce
che il tempo utile per soddisfarlo decorra dai vespri della vigilia fino alla
fine delle domenica o giorno festivo. Si raccomanda caldamente ai fedeli, che
in questi giorni, anzi con più frequenza e anche quotidianamente, ricevano la
santa eucaristica.
La confessione
16. Per la costante
mescolanza di fedeli di diverse Chiese particolari nella medesima regione o
territorio orientale, la facoltà dei sacerdoti di qualsiasi rito di ricevere le
confessioni, concessa legittimamente e senza alcuna restrizione dai propri
sacri pastori, si estende a tutto il territorio del concedente anche a tutti i
luoghi e fedeli di qualsiasi rito nello stesso territorio, a meno che il
pastore del luogo l'abbia espressamente negata per i luoghi del suo rito.
L'ordine sacro
17. Perché nelle Chiese
orientali abbia nuovamente ad aver vigore l'antica disciplina del sacramento
dell'ordine, questo santo Concilio caldamente desidera che sia ristabilita,
dove sia caduta in disuso, l'istituzione del diaconato permanente. Quanto poi
al suddiaconato e gli ordini inferiori e i loro diritti e doveri, provveda
l'autorità legislativa di ciascuna Chiesa particolare.
I matrimoni misti
18. Quando i cattolici
orientali contraggono matrimonio con acattolici orientali battezzati, il santo
Concilio, per prevenire i matrimoni invalidi e nell'interesse della stabilità
del matrimonio e della pace domestica, stabilisce che per questi matrimoni la
forma canonica della celebrazione è obbligatoria soltanto per la liceità. Per
la validità basta la presenza del sacro ministro, salvi restando gli altri
punti da osservarsi secondo il diritto.
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