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Doc. del Concil. Ecum. Vaticano II IntraText CT - Lettura del testo |
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NOTA ESPLICATIVA PREVIA La commissione ha stabilito di premettere all'esame dei "modi" le seguenti osservazioni generali: Nella consacrazione è data una "ontologica" partecipazione ai "sacri uffici", come indubbiamente consta dalla tradizione, anche liturgica. Volutamente è usata la parola "uffici" (munerum), e non "potestà" (potestatum), perché quest'ultima voce potrebbe essere intesa di potestà esercitabile di fatto (ad actum expedita). Ma perché si abbia tale potestà esercitabile di fatto, deve intervenire la "determinazione" canonica o "giuridica" (iuridica determinatio) da parte dell'autorità gerarchica. E questa determinazione della potestà può consistere nella concessione di un particolare ufficio o nell'assegnazione dei sudditi, ed è concessa secondo le norme approvate dalla suprema autorità. Una siffatta ulteriore norma è richiesta "dalla natura delle cose", trattandosi di uffici, che devono essere esercitati da "più soggetti", che per volontà di Cristo cooperano in modo gerarchico. È evidente che questa "comunione" è stata applicata nella vita della Chiesa secondo le circostanze dei tempi, prima di essere per così dire codificata "nel diritto". Perciò è detto espressamente che è richiesta la comunione "gerarchica" col capo della Chiesa e con le membra. "Comunione" è un concetto tenuto in grande onore nella Chiesa antica (ed anche oggi, specialmente in Oriente). Per essa non si intende un certo vago "sentimento", ma una "realtà organica", che richiede una forma giuridica e che è allo stesso tempo animata dalla carità. La commissione quindi, quasi d'unanime consenso, stabilì che si scrivesse: « nella comunione "gerarchica" ». Cfr. Mod. 40 ed anche quanto è detto della "missione canonica", sotto il n. 24. I documenti dei recenti romani Pontefici circa la giurisdizione dei vescovi vanno interpretati come attinenti questa necessaria determinazione delle potestà. Dovunque appare che si tratta di "unione" dei vescovi "col loro capo", e mai di azione dei vescovi "indipendentemente" dal papa. In tal caso, infatti, venendo a mancare l'azione del capo, i vescovi non possono agire come collegio, come appare dalla nozione di "collegio". Questa gerarchica comunione di tutti i vescovi col sommo Pontefice è certamente abituale nella tradizione. N. B.- Senza la comunione gerarchica l'ufficio sacramentale ontologico, che si deve distinguere dall'aspetto canonico giuridico, "non può" essere esercitato. La commissione ha pensato bene di non dover entrare in questioni di "liceità" e "validità", le quali sono lasciate alla discussione dei teologi, specialmente per ciò che riguarda la potestà che di fatto è esercitata presso gli Orientali separati e che viene spiegata in modi diversi. +
PERICLE FELICI
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