CAPITOLO
III GLI ALTRI SACRAMENTI E I SACRAMENTALI
Natura dei sacramenti
59. I sacramenti sono
ordinati alla santificazione degli uomini, alla edificazione del corpo di
Cristo e, infine, a rendere culto a Dio; in quanto segni hanno poi anche un
fine pedagogico. Non solo suppongono la fede, ma con le parole e gli elementi
rituali la nutrono, la irrobustiscono e la esprimono; perciò vengono chiamati «
sacramenti della fede ». Conferiscono certamente la grazia, ma la loro stessa
celebrazione dispone molto bene i fedeli a riceverla con frutto, ad onorare Dio
in modo debito e ad esercitare la carità. È quindi di grande importanza che i
fedeli comprendano facilmente i segni dei sacramenti e si accostino con somma
diligenza a quei sacramenti che sono destinati a nutrire la vita cristiana.
60. La santa madre Chiesa
ha inoltre istituito i sacramentali. Questi sono segni sacri per mezzo dei
quali, ad imitazione dei sacramenti, sono significati, e vengono ottenuti per
intercessione della Chiesa effetti soprattutto spirituali. Per mezzo di essi
gli uomini vengono disposti a ricevere l'effetto principale dei sacramenti e
vengono santificate le varie circostanze della vita.
61. Così la liturgia dei
sacramenti e dei sacramentali offre ai fedeli ben disposti la possibilità di
santificare quasi tutti gli avvenimenti della vita per mezzo della grazia
divina, che fluisce dal mistero pasquale della passione, morte e resurrezione
di Cristo; mistero dal quale derivano la loro efficacia tutti i sacramenti e i
sacramentali. E così non esiste quasi alcun uso retto delle cose materiali, che
non possa essere indirizzato alla santificazione dell'uomo e alla ode di Dio.
Revisione dei riti sacramentali
62. Ma nel corso dei
secoli si sono introdotti nei riti dei sacramenti e dei sacramentali alcuni
elementi, che oggi ne rendono meno chiari la natura e il fine; è perciò
necessario compiere in essi alcuni adattamenti alle esigenze del nostro tempo,
e per questo il sacro Concilio stabilisce quanto segue per una loro revisione.
La lingua
63. Non di rado
nell'amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali può essere molto utile
per il popolo l'uso della lingua nazionale; le sia data quindi una parte
maggiore secondo le norme che seguono:
a) nell'amministrazione dei sacramenti e dei
sacramentali si può usare la lingua nazionale a norma dell'art. 36;
b) sulla base della nuova edizione del
rituale romano la competente autorità ecclesiastica territoriale, di cui
all'art. 22 - 2 di questa costituzione, prepari al più presto i rituali
particolari adattati alle necessità delle singole regioni, anche per quanto
riguarda la lingua; questi rituali saranno usati nelle rispettive regioni dopo
la revisione da parte della Sede apostolica. Nel comporre i rituali particolari
o speciali collezioni di riti non si omettano le istruzioni poste all'inizio
dei singoli riti nel rituale romano, sia quelle pastorali e rubricali, sia
quelle che hanno una speciale importanza sociale.
Il catecumenato
64. Si ristabilisca il
catecumenato degli adulti diviso in più gradi, da attuarsi a giudizio
dell'ordinario del luogo; in questa maniera il tempo del catecumenato, destinato
ad una conveniente formazione, potrà essere santificato con riti sacri da
celebrarsi in tempi successivi.
Revisione del rito battesimale
65. Nei luoghi di missione
sia consentito accogliere, accanto agli elementi propri della tradizione
cristiana, anche elementi dell'iniziazione in uso presso ogni popolo, nella
misura in cui possono essere adattati al rito cristiano, a norma degli articoli
37-40 di questa costituzione.
66. Siano riveduti
entrambi i riti del battesimo degli adulti, sia quello semplice sia quello più
solenne connesso con la restaurazione del catecumenato; e sia inserita nel
messale romano una messa propria « Nel conferimento del battesimo ».
67. Sia riveduto il rito
del battesimo dei bambini e sia adattato alla loro condizione reale. Nel rito
stesso siano maggiormente messi in rilievo il posto e i doveri che hanno i
genitori e i padrini.
68. Nel rito del battesimo
si prevedano certi adattamenti da usarsi a giudizio dell'ordinario del luogo,
in caso di gran numero di battezzandi. Si componga pure un « Rito più breve »
che possa essere usato, specialmente in terra di missione, dai catechisti e in
genere, in pericolo di morte, dai fedeli, quando manchi un sacerdote o un
diacono.
69. In luogo del « Rito
per supplire le cerimonie omesse su un bambino già battezzato », se ne componga
uno nuovo, nel quale si esprima, in maniera più chiara e più consona, che il
bambino, battezzato con il rito breve, è già stato accolto nella Chiesa. Si
componga pure un rito per coloro che, già validamente battezzati, si convertono
alla Chiesa cattolica. In esso si esprima la loro ammissione nella comunione
della Chiesa.
70. Fuori del tempo
pasquale l'acqua battesimale può essere benedetta nel corso dello stesso rito
del battesimo con una apposita formula più breve.
Revisione del rito della cresima
71. Sia riveduto il rito
della confermazione, anche perché apparisca più chiaramente l'intima
connessione di questo sacramento con tutta l'iniziazione cristiana; perciò è
molto conveniente che la recezione di questo sacramento sia preceduta dalla
rinnovazione delle promesse battesimali. Quando si ritenga opportuno, la
confermazione può essere conferita anche durante la messa; per quanto riguarda
invece il rito da usarsi fuori della messa, si prepari una formula che serva da
introduzione.
Revisione del rito della penitenza
72. Si rivedano il rito e
le formule della penitenza in modo che esprimano più chiaramente la natura e
l'effetto del sacramento.
L'unzione degli infermi
73. L'«estrema unzione»,
che può essere chiamata anche, e meglio, « unzione degli infermi », non è il
sacramento di coloro soltanto che sono in fin di vita. Perciò il tempo
opportuno per riceverlo ha certamente già inizio quando il fedele, per
indebolimento fisico o per vecchiaia, incomincia ad essere in pericolo di
morte.
74. Oltre i riti distinti
dell'unzione degli infermi e del viatico, si componga anche un « rito
continuato », nel quale l'unzione sia conferita al malato dopo la confessione e
prima del viatico.
75. Il numero delle
unzioni sia riveduto tenendo conto delle diverse situazioni, e le orazioni che
accompagnano il rito dell'unzione degli infermi siano adattate in modo da
rispondere alle diverse condizioni dei malati che ricevono il sacramento.
Revisione del rito del sacramento
dell'ordine
76. Il rito delle
ordinazioni sia riveduto quanto alle cerimonie e quanto ai testi.
Le allocuzioni del vescovo, all'inizio di
ogni ordinazione o consacrazione, possono essere fatte in lingua nazionale.
Nella consacrazione episcopale tutti i vescovi presenti possono imporre le
mani.
Revisione del rito del matrimonio
77. Il rito della
celebrazione del matrimonio, che si trova nel rituale romano, sia riveduto e
arricchito, in modo che più chiaramente venga significata la grazia del
sacramento e vengano inculcati i doveri dei coniugi. « Se nella celebrazione
del sacramento del matrimonio qualche regione usa altre consuetudini e cerimonie
degne di essere approvate, il sacro Concilio desidera vivamente che queste
vengano senz'altro conservate ». Inoltre alla competente autorità ecclesiastica
territoriale, di cui all'art. 22 - 2 di questa costituzione, viene lasciata
facoltà di preparare, a norma dell'articolo 63, un rito proprio che risponda
agli usi dei luoghi e dei popoli, fermo però restando l'obbligo che il
sacerdote che assiste chieda e riceva il consenso dei contraenti.
78. In via ordinaria il
matrimonio si celebri nel corso della messa, dopo la lettura del Vangelo e
l'omelia e prima dell' « orazione dei fedeli ». La benedizione della sposa,
opportunamente ritoccata così da inculcare ad entrambi gli sposi lo stesso
dovere della fedeltà vicendevole, può essere detta nella lingua nazionale. Se
poi il sacramento del matrimonio viene celebrato senza la messa, si leggano
all'inizio del rito l'epistola e il Vangelo della messa per gli sposi e si dia
sempre la benedizione agli sposi.
Revisione dei sacramentali
79. Si faccia una
revisione dei sacramentali, tenendo presente il principio fondamentale di una
cosciente, attiva e facile partecipazione da parte dei fedeli e avendo riguardo
delle necessità dei nostri tempi. Nella revisione dei rituali, da farsi a norma
dell'art. 63, si possono aggiungere, se necessario, anche nuovi sacramentali.
Le benedizioni riservate siano pochissime e solo a favore dei vescovi o degli
ordinari. Si provveda che alcuni sacramentali, almeno in particolari
circostanze, e a giudizio dell'ordinario, possano essere amministrati da laici
dotati delle qualità convenienti.
La professione religiosa
80. Si sottoponga a
revisione il rito della consacrazione delle vergini, che si trova nel
pontificale romano. Si componga inoltre un rito per la professione religiosa e
la rinnovazione dei voti, che contribuisca ad una maggiore unità, sobrietà e
dignità; esso, salvo diritti particolari, dovrà essere adottato da coloro che
fanno la professione o la rinnovazione dei voti durante la messa. È cosa
lodevole che la professione religiosa si faccia durante la messa.
Revisione dei riti funebri
81. Il rito delle esequie
esprima più apertamente l'indole pasquale della morte cristiana e risponda
meglio, anche quanto al colore liturgico, alle condizioni e alle tradizioni
delle singole regioni.
82. Si riveda il rito
della sepoltura dei bambini e sia arricchito di una messa propria.
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