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Concilio Ecumenico 1431-1437

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SESSIONE XII (13 luglio 1433)

 (Decreto sulle elezioni e conferme dei vescovi e dei prelati).

Come nel costruire una casa il primo pensiero dell'architetto è quello di gettare fondamenta tali che l'edificio possa durare a lungo, cosi nella riforma generale della chiesa la preoccupazione principale di questo santo sinodo è che vengano assegnati alle chiese pastori capaci di sostenerle come colonne e basi con la forza della loro dottrina e dei loro meriti.

Quanta diligenza debba usarsi nell'eleggere i prelati lo dimostra chiaramente la natura del loro ufficio: vengono assunti, infatti, al governo delle anime, per le quali il signore nostro Gesù Cristo è morto ed il suo sangue prezioso è stato sparso7. Per questo i sacri canoni, promulgati per ispirazione dello spirito di Dio, hanno provvidenzialmente stabilito che ogni chiesa e collegio o convento si scelgano il loro prelato.

Aderendo a queste prescrizioni, questo santo sinodo, riunito nello stesso Spirito santo, stabilisce e definisce che il romano pontefice in futuro non debba riservarsi l'assegnazione di tutte le chiese metropolitane, cattedrali, collegiate, dei monasteri e delle dignità elettive eccettuate, naturalmente, le riserve sancite dal diritto e quelle relative alle terre direttamente o indirettamente soggette alla chiesa di Roma. Si provveda invece debitamente alle suddette chiese metropolitane, alle cattedrali, ai monasteri, alle collegiate e alle dignità elettive vacanti, per mezzo di elezioni e conferme canoniche, secondo il diritto comune, senza derogare per questo agli statuti, ai privilegi e consuetudini ragionevoli e salve le postulazioni contenute nel diritto comune.

Questo santo sinodo ritiene pure conforme alla ragione e utile alla cristianità che il romano pontefice non voglia far nulla contro questo salutare decreto, se non per motivi rilevanti, ragionevoli ed evidenti, da specificarsi espressamente nelle lettere apostoliche. E perché questo utile decreto venga osservato più fedelmente, lo stesso santo sinodo vuole che nel giuramento che il romano pontefice dovrà pronunciare in occasione della sua assunzione, vi sia anche l'obbligo di osservare inviolabilmente questo decreto.

E poiché bisogna che i prelati siano tali quali sono stati descritti, chi ha il diritto di elezione, ponga ogni curi per fare una degna elezione dinanzi a Dio e dinanzi agli uomini; scegliendo chi possa soddisfare ad un ufficio cosi divino. E sappiano che se in cosa di tanta importanza essi agissero con inganno o con negligenza mettendo da parte il timore di Dio, come responsabili dei cattivi pastori saranno partecipi delle pene che questi dovranno subire nel severo giudizio di Dio.

Poiché lo sforzo dell'umana debolezza non potrebbe far nulla senza l'aiuto di Dio onnipotente, da cui discende tutto ciò che di meglio ci viene dato ed ogni dono perfetto8, nel giorno dell'elezione del vescovo o dell'abate, gli elettori si raccolgano nella chiesa per ascoltare con grande devozione la messa dello Spirito santo, e lo preghino umilmente perché voglia ispirarli ad eleggere un degno pastore. E per meglio meritare di ottenere questa grazia, procedano all'elezione dopo aver ricevuto, contriti e confessati, il sacramento dell'eucarestia.

Nel luogo dell'elezione, per ogni prelato da eleggere gli elettori giureranno nelle mani di chi presiede - e il presidente stesso giurerà nelle mani di colui che viene immediatamente dopo di lui per dignità - in questo modo: "Io N. giuro e prometto a Dio onnipotente, al tale santo o alla tale santa, al cui nome è consacrata la chiesa, di eleggere quello che crederò che possa essere più utile alla chiesa nelle cose spirituali, e di non dare il voto a chi vuole procurarsi l'elezione con la promessa o col dono di qualche bene".

Identico giuramento faccia e trasmetta chi si serve di un procuratore e cosi pure il procuratore in quei casi in cui, secondo il diritto comune, può essere scelto un procuratore.

Tale giuramento sia prestato anche da quanti prendono accordi in vista della futura elezione di un prelato; i quali pure, sono obbligati a giurare. Se essi non si attenessero a queste norme, siano privati, per quella volta, ipso iure, del potere di eleggere.

Eleggano, quindi, come prelato una persona di età legittima, di seri costumi, che abbia conoscenza delle lettere9 costituito negli ordini sacri e idoneo sotto ogni altro aspetto, conforme ai sacri canoni. Se poi l'elezione fosse fatta in altro modo e cadesse su persona diversa da come descritto, o fosse viziata da simonia, l'elezione sia ipso iure invalida e nulla; e quelli che hanno eletto simoniacamente, oltre alle altre pene, siano privati ipso facto per sempre del diritto di eleggere; gli altri siano soggetti alle pene canoniche. Quelli che sono stati eletti con simonia o che hanno partecipato a tale elezione, perché concepiscano orrore per un cosi grande delitto, incorrano senz'altro nella pena di scomunica e non possano essere assolti - gli eletti e i confermati - da tale reato e scomunica, se non rinunceranno liberamente alle chiese e alle dignità, alle quali sono stati vergognosamente eletti; siano inoltre resi inabili a poter avere quelle chiese e dignità che essi hanno ottenuto tanto indegnamente.

Per togliere poi ogni causa di ambizione, questo santo sinodo scongiura per la misericordia di Gesù Cristo10, e supplica istantissimamente re, principi, comunità di qualsiasi grado e dignità, sia ecclesiastici che laici, che non vogliano, scrivere lettere agli elettori, o presentare istanze per chi, direttamente o indirettamente, cerca di procurarsi questi uffici. Ancor meno facciano minacce, pressioni o qualcosa di simile, per cui si proceda ad una elezione meno libera. Ugualmente si comanda agli stessi elettori, in virtù di santa obbedienza, che non eleggano nessuno tenendo conto delle istanze, minacce, o pressioni, di cui si è parlato. Fatta poi l'elezione e presentata a quelli cui appartiene il diritto di conferma, qualora si presentasse qualcuno che fosse stato eletto insieme ad un altro, o che si opponesse all'elezione, sia convocato personalmente per discutere il caso dell'elezione. Generalmente, inoltre, venga esposto un avviso pubblico nella chiesa in cui è stata fatta l'elezione, secondo la costituzione di Bonifacio VIII, di felice memoria.

Compaia o meno un opponente, chi ha diritto di conferma proceda ex officio, come se si trattasse di una procedura di inquisizione ed usi ogni diligenza perché vengano debitamente esaminate e discusse la forma dell'elezione, i meriti dell'eletto e tutte le circostanze. Se risulta che l'elezione dev'essere confermata o invalidata, sia confermata o invalidata con sentenza legale. E perché ogni cosa proceda onestamente, senza ombra o sospetto, colui che conferma si guardi bene dall'esigere qualche cosa, per quanto piccola, ma anche dal ricevere ciò che venisse offerto per la conferma, sotto forma di omaggio, di sussidio, di gratitudine, o sotto qualunque altro pretesto.

Per i notai e per gli scrivani, in questi casi, sia fissato un modesto compenso, tenuto conto dell'opera prestata nello scrivere, non del valore dei frutti della prelatura.

Se fossero confermate elezioni fatte senza osservare le prescrizioni suddette o soggetti non idonei, o elezioni fatte con simonia, queste conferma siano senz'altro nulle. In parti- colare quelli che confermano persone diverse da quelle de- scritte sopra, cioè non idonee, siano privati del diritto di conferma solo per quella volta; se lo fanno con simonia, incorrano ipso facto nella scomunica, da cui non potranno essere assolti se non dal romano pontefice, a meno che non siano in pericolo di morte.

Quanto al sommo pontefice, questo santo sinodo lo esorta - dovendo egli essere lo specchio e la norma di ogni santità e purezza, - a non esigerericevere assolutamente nulla per la conferma di quelle elezioni che siano deferite a lui; altrimenti, se agisse diversamente dando scandalo alla chiesa, sia deferito al futuro concilio.

Per gli oneri, poi, cui egli deve andare incontro per il governo della chiesa universale, per il sostentamento dei cardinali della santa romana chiesa e degli altri officiali necessari, provveda nel modo migliore e con dignità questo sacro concilio, prima del suo scioglimento.

Se il concilio non vi provvedesse allora le chiese e i benefici che finora hanno pagato una certa tassa per la nomina di un nuovo prelato, in futuro siano tenuti a pagarne la metà nell'anno successivo al pacifico possesso del beneficio, ciò sino a che non sia stato provvisto diversamente al papa e al sostentamento dei cardinali.

Con queste disposizioni il sacro sinodo"non intende recar pregiudizio alla santa chiesa romana e universale, né a chiunque altro.

 




7 Cfr. At 20, 28


8 Gc 1, 17


9 Cfr. Tt 1, 7-9


10 Cfr. Lc 1, 78





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