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Concilio Ecumenico 1431-1437 IntraText CT - Lettura del testo |
(Gli interdetti non si devono Porre troppo facilmente).
Poiché dalla facile imposizione degli interdetti nascono, di solito, molti scandali, questo santo sinodo stabilisce che nessuna città, paese, castello, villaggio o luogo possa esser sottoposto ad interdetto ecclesiastico se non per una colpa dei luoghi stessi o del signore o dei reggitori o degli officiali.
Per colpa, invece, o per causa di qualsiasi altra persona privata questi luoghi non possano essere sottoposti ad interdetto da qualsiasi autorità ordinaria o delegata, se tale persona non è stata prima scomunicata e denunziata, ossia pubblicata in chiesa, e se i signori, o reggitori od officiali di tali località, richiesti dall'autorità del giudice, non hanno allontanato effettivamente entro due giorni la persona scomunicata, ovvero non l'hanno costretta a dare soddisfazione.
In caso poi che questa, anche se cacciata entro i due giorni, si ricredesse o offrisse riparazione, la celebrazione dei divini misteri può riprendere. Ciò può aver luogo anche quando la questione è in pendenza.