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Concilio Ecumenico 1431-1437

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SESSIONE XXIII (16 marzo 1436)

(Dell'elezione del sommo pontefice).

Il sacrosanto concilio generale di Basilea, legittimamente riunito nello Spirito santo, espressione della chiesa universale, a perpetua memoria.

Poiché un buon pastore è la salvezza del popolo, è giusto che questo santo sinodo cerchi in tutti i modi - almeno per quanto è possibile alla diligenza della legge umana, - che il romano pontefice, che è il primo e più alto pastore del gregge del Signore, sia eletto e continui ad essere tale da provvedere alla salvezza di tutte le anime e all'utilità di tutto il mondo cristiano, e possa degnamente adempiere un ufficio cosi grave.

Perciò questo santo sinodo, rinnovando le costituzioni dei sacri concili e dei sommi pontefici sull'elezione del romano pontefice, ed aggiungendo ad esse alcune norme salutari, stabilisce che ogni qualvolta la sede apostolica divenga vacante, i cardinali della santa romana chiesa, presenti nel luogo dove si deve procedere all'elezione del sommo pontefice, nel decimo giorno della vacanza della sede, si raccolgano tutti in una cappella o in un luogo vicino al conclave. Di qui, camminando a due a due dietro la Croce, cantando devotamente Vieni Spirito creatore, entrino nel luogo del conclave.

Ciascuno introduca in esso solo due servitori necessari.

Per ordinare le cerimonie si possono ammettere anche due chierici, di cui almeno uno notaio. Il Camerlengo, poi, insieme con quelli cui è stata affidata la custodia del conclave, faccia in modo che nessuno vi entri, oltre a quelli che abbiamo ricordato. Egli, poi, dopo l'ingresso dei cardinali, chiuse le porte, entri con gli incaricati, e faccia un diligente sopralluogo alle celle dei cardinali; ed eccettuate le medicine degli infermi e dei deboli, se trova li cose da mangiare o cibi preparati, li faccia rimuovere.

Quindi uscendo e chiudendo la porta del conclave, faccia una guardia severa, ed ogni giorno esamini diligentemente i cibi portati ai cardinali; e non permetta che venga introdotto se non quanto sembra necessario ad un onesto sostentamento, fermi restando nella loro efficacia i decreti di questo sacro concilio promulgati nella quarta e nella settima sessione26.

Il giorno seguente, tutti i cardinali, alla. presenza di quelli che sono in conclave, ascoltata la messa dello Spirito santo, ricevano l'eucarestia. E prima di cominciare lo scrutinio, giurino sui santi evangeli in questa, forma: Io, cardinale tale, giuro e prometto a Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito santo, e al beato Pietro, principe degli apostoli, di eleggere come pontefice quello che crederò utile alla chiesa universale, sia nello spirituale che nel temporale, e idoneo a tanta dignità; di non dare il voto a chi capirò che verisimilmente cerca di procurarsi l'elezione con la promessa o con la donazione di qualche bene temporale, o con suppliche, presentate da sé o da altri - o in qualunque altra maniera, direttamente o indirettamente. E giuro di non prestare obbedienza a chi è stato eletto pontefice, prima che questi abbia prestato giuramento secondo la formula del decreto del sacro concilio di Basilea. Cosi mi aiuti Dio, al quale il giorno del tremendo giudizio dovrò render conto di questo giuramento e di tutte le mie opere.

Dopo ciò, ognuno di essi consegnerà la sua scheda, in cui dovranno essere indicati non più di tre nomi; se ne nominasse più di uno, che un nome sia scelto fuori dal collegio cardinalizio.

Non si faccia più di uno scrutinio al giorno. E questo subito dopo la messa. Lette le schede, se i voti dei due terzi non confluiscono nella stessa persona, siano subito bruciate.

Prima di sei scrutini, non si può fare accesso nei confronti di nessuno.

Durante questo tempo i cardinali considerino attentamente quanto merito o demerito possono acquistare per sé con l'elezione del pontefice, e quanto frutto o quanto danno, quanto bene e quanto male possono fare al popolo cristiano. E certo che in nessuna cosa si può conseguire la grazia del signore nostro Gesù Cristo o meritare la sua ira, più di quando si tratta di preporre il suo vicario alle sue pecore: quelle pecore che egli ha talmente amato, da degnarsi di morire27 e di soffrire per esse il supplizio della croce.




26 Il decreto della IV sessione disponeva che in caso di vacanza durante il concilio il conclave si tenesse a Basilea; Il decreto della VII sessione precisava che il consueto termine di dice era elevato per tale occasione a sessanta giorni.


27 Cfr. Gv 10, 11.15





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