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Concilio Ecumenico 1431-1437

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(Numero e qualità dei cardinali).

Poiché i cardinali della santa chiesa romana affiancano il sommo pontefice nel governo della chiesa, bisogna che siano di tale virtù, da esser davvero, come indica il loro nome, cardini, sui quali girino e poggino le porte della chiesa universale.

Stabilisce, quindi, il santo sinodo, che in futuro il loro numero sia talmente limitato, da non esser di aggravio alla chiesa (la quale al presente, per i tempi tristi che corrono, è afflitta da molti mali), e da non svilire la loro dignità con un numero eccessivo.

Siano scelti da tutte le re,-ioni della cristianità, per quanto è possibile, perché si possa avere più facilmente la conoscenza dei problemi che emergono nella chiesa, e si, possa provvedere ad essi in modo più maturo; perciò tra quelli esistenti e quelli da nominarsi non superino il numero di ventiquattro, e di una nazione non ve ne possano essere oltre un terzo di quelli esistenti in un dato momento, e da una città e diocesi non ne possa provenire più di uno, e non se ne crei di quella nazione che ora superasse il terzo sin che non siano ridotti a questa proporzione.

Siano uomini che spiccano per la loro scienza, per i loro costumi, per l'esperienza delle cose; non abbiano meno di trenta anni; siano maestri, dottori o licenziati con rigoroso esame nel diritto divino o umano. Almeno la terza o quarta parte di essi sia costituita da maestri o licenziati in sacra Scrittura.

Tra questi ventiquattro potranno esservi - ma in numero limitatissimo - alcuni figli, fratelli o nipoti di re o di grandi principi, che con l'esperienza e la maturità dei costumi abbiano anche la dovuta cultura nelle lettere.

Non siano creati cardinali i nipoti del romano pontefice, figli di fratelli o di sorella, o i nipoti di qualche cardinale vivente; non quelli nati illegittimamente; non gli imperfetti nel corpo, o macchiati per qualche delitto o per infamia.

A questo numero di ventiquattro, per una grande necessità o in vista di una grande utilità per la chiesa, potranno essere aggiunti altri due nei quali brilla la santità della vita o eminenti virtù, anche se non avessero i gradi richiesti ed anche alcuni insigni Greci, quando si saranno uniti alla chiesa romana.

L'elezione dei cardinali non sia fatta con voto orale, ma siano eletti solo quelli su cui, fatto un vero scrutinio pubblico, risulti essersi trovata d'accordo la maggioranza dei cardinali con firma fatta di propria mano.

Vengano redatte anche, poi, le lettere apostoliche, firmate dai cardinali, restando sempre fermo, naturalmente, in tutto il suo vigore, il decreto di questo sacro concilio, pubblicato solennemente nella quarta sessione40.

Quando i cardinali riceveranno le insegne della loro dignità, il cui significato è che essi non devono temere di versare, se necessario, il proprio sangue per il bene della chiesa universale - giureranno in pubblico concistoro, se sono in curia; se fossero assenti, giureranno pubblicamente nelle mani di un vescovo, a cui sia stato conferito l'incarico con lettere apostoliche, nelle quali sia inclusa la formula del Giuramento.




40 Tale decreto impegnava il papa a non creare nuovi cardinali durante la celebrazione del concilio.





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