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Concilio Ecumenico 1431-1437

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SESSIONE XXIV (14 aprile 1436)

(Salvacondotto dato ai greci).

Il sacrosanto sinodo generale di Basilea, riunito legittimamente nello Spirito santo, espressione della chiesa universale. Per volontà di Dio il sinodo universale ed ecumenico dovrà essere celebrato in occidente e nell'obbedienza della chiesa romana. In esso converranno, secondo quanto è stato concordato in questo santo sinodo, e poi ratificato a Costantinopoli, sia la chiesa occidentale che quella orientale.

Perché, dunque, sia chiara a tutti la sincerità della nostra intenzione verso la chiesa orientale e venga meno ogni sospetto che potrebbe sorgere circa la sicurezza e la libertà di quanti verranno, col presente decreto questo santo sinodo di Basilea, a nome e in vece di tutta la chiesa occidentale e di tutti quelli che ad essa appartengono, di qualsiasi stato siano, anche papale, imperiale, regale, vescovile, o di qualsiasi altra inferiore dignità, potestà, o ufficio spirituale o secolare siano rivestiti, stabilisce, e concede al serenissimo imperatore dei Greci, ai reverendissimi patriarchi costantinopolitano, alessandrino, antiochieno, e gerosolimitano, e agli altri, fino al numero di settecento persone - anche se fossero di dignità imperiale, regale, arcivescovile e di qualsiasi altro stato, o condizione, - che verranno ora o in futuro per celebrare il concilio universale ed ecumenico in occidente, come è stato già detto, concede un completo e libero salvacondotto. Esso ha preso e prende con le presenti lettere sotto la sua certa e sicura salvaguardia tutti e ciascuno dei predetti, per quanto riguarda sia le loro persone che gli onori e qualsiasi altra loro cosa, nei regni, province, domini, territori, comuni, città, castelli, paesi, villaggi, e in tutti i luoghi dell'obbedienza della chiesa occidentale, attraverso, i quali essi passeranno o che avranno la sorte di toccare, nel venire, fermandosi, o nel tornare. Promette, inoltre, con questo decreto sinodale e concede a tutti e a ciascuno di essi sicura e libera facoltà di andare a venire nella o presso la città o il luogo nella quale o nel quale dovrà esser celebrato il predetto, sacrosanto concilio universale; di stare, dimorare, risiedere abitare li con tutte le immunità, libertà, garanzie di sicurezza con cui vi abitano quelli che appartengono alla chiesa romana, ed anche di disputare e ragionare, di allegare i diritti e le autorità, e di fare, dire, trattare con tutta libertà e senza impedimento di nessuno, tutte quelle cose che sembrerà loro necessario ed opportuno per la unione delle chiese del Cristo.

Essi potranno andarsene a loro piacere e ritornare una o più volte, e tante volte quante sembrerà e piacerà loro, sia soli che insieme, con i loro beni, cose, denaro, o senza di essi, tranquillamente, liberamente, impunemente, senza alcun impedimento per le cose o le persone, anche se - Dio non voglia! - tale unione non seguisse e non avesse effetto. In questo ed in qualsiasi altro caso, il serenissimo imperatore, i signori patriarchi e gli altri sopra nominati, completamente a nostre spese e con nostre galere, senza alcun indugio e senza alcun impedimento, con gli stessi onori, benevolenza e amicizia con cui saranno condotti a celebrare il concilio universale, saranno anche ricondotti a Costantinopoli, sia che durante la celebrazione del concilio ecumenico segua l'unione, sia che non segua. Tutto ciò, non ostante qualunque differenza che possa esservi nelle cose già accennate, o in qualcuna di esse; non ostante le discordie e i dissensi che vi sono al presente e che potrebbero sorgere ed esservi in futuro fra le chiese occidentale ed orientale, ossia tra la stessa chiesa romana e quelli che sono ad essa soggetti e aggregati, e il serenissimo imperatore e gli altri aderenti alla chiesa di Costantinopoli; non ostante sentenze, decreti, condanne, leggi e decretali in qualsiasi modo ed in qualsiasi maniera fatte ed emesse, o da farsi; ed anche non ostante accuse, eccessi, colpe e delitti, qualora ne fossero commessi e perpetrati in qualunque modo ed in qualunque maniera dalle due parti o da una di esse; e, in generale, non ostante qualsiasi altro impedimento, fosse anche tale per cui fosse necessario farne speciale menzione nelle presenti lettere.

E se per caso avvenisse che uno o qualcuno dei nostri facesse ingiuria ad essi o ad alcuno di essi, o arrecasse loro qualche molestia nella persona, nell'onore, nelle cose o in qualsiasi altro campo, chi manca in tal modo verrà giudicato da noi o dalla nostra parte, in modo da dare alla parte lesa una giusta e ragionevole soddisfazione.

Analogamente, se qualcuno di loro faccia, come abbiamo detto, qualche ingiuria a qualcuno dei nostri, sarà giudicato da loro fino a dare una degna e ragionevole soddisfazione a colui che ha sofferto l'ingiuria, secondo l'uso e la consuetudine di ognuna delle due parti.

Quanto agli altri crimini, mancanze e colpe di qualsiasi genere, ciascuna di esse istituirà il processo e giudicherà dei suoi.

Questo santo sinodo, infine, esorta tutti i cristiani, e inoltre con l'autorità della chiesa universale, in virtù dello Spirito santo e di santa obbedienza comanda e ordina a tutti e singoli i prelati, i re, i duchi, i principi, gli officiali, le comunità, e alle altre singole persone, di qualsiasi stato, condizione e dignità essi siano, appartenenti alla nostra chiesa occidentale, che osservino inviolabilmente quanto è stato detto nel suo complesso ed in ogni singolo punto, e, per quanto sta in essi, lo facciano osservare; che onorino e trattino con benevolenza e con reverenza il serenissimo imperatore e tutti gli altri e ciascuno di quelli che verranno per la celebrazione del sacro concilio, e quando se ne riandranno, sia insieme che singolarmente; e li facciano onorare e trattare allo stesso modo.

Se dovesse sorgere qualche dubbio circa il salvacondotto e quanto esso contiene, si starà alla dichiarazione del sinodo universale che sarà celebrato.

Questo santo sinodo vuole che il presente salvacondotto abbia valore e conservi la sua validità fino a che, in ultimo, il serenissimo imperatore, i patriarchi, e le altre persone suddette coi loro nobili e coi loro servi - fino al numero, come già detto, di settecento - e con le altre cose e beni, non saranno tornati nella città di Costantinopoli.

Se poi qualcuno tentasse di fare qualche cosa contro quanto abbiamo detto o qualche sua singola disposizione, sappia che egli incorrerà nella indignazione di Dio onnipotente e del santo sinodo.

 




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