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Concilio Ecum. di Costanza 1414-1418 IntraText CT - Lettura del testo |
(Per l'integrità e l'autorità del concilio dopo la fuga del papa).
Ad onore, lode e gloria della santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito santo, per il conseguimento della pace nella chiesa di Dio divinamente promessa in terra agli uomini di buona volontà1, questo santo sinodo, chiamato "sacro concilio generale di Costanza", legittimamente convocato nello Spirito santo per l'unione e la riforma della chiesa nel capi e nelle membra, stabilisce, dichiara, definisce, comanda quanto segue.
Prima di tutto, questo concilio è stato convocato e aperto rettamente e canonicamente in questa città di Costanza, dove viene ora celebrato.
Ancora, con la partenza del signore nostro il papa da questa città, come pure con la partenza di altri prelati e di chicchessia, questo sacro concilio non è sciolto, ma rimane in tutta la sua integrità ed autorità, anche se disposizioni in contrario fossero state date o venissero date in futuro.
Questo sacro concilio non deve sciogliersi né essere sciolto prima della completa estirpazione del presente scisma e della riforma della chiesa nella fede e nei costumi, nel capo e nelle membra.
Così pure questo sacro concilio non deve essere trasferito altrove, se non per un motivo plausibile, da stabilirsi e da determinarsi col consiglio del concilio stesso.
Infine, che i prelati e quanti sono tenuti a partecipare al concilio non partano da questo luogo prima della sua conclusione, a meno che non vi sia un giusto motivo, da esaminarsi da persone incaricate o da incaricarsi da questo concilio. Esaminato e approvato il motivo, essi potranno andarsene, col permesso di chi ne abbia l'autorità. In questo caso, chi si allontana è tenuto a delegare il suo potere ad altri che rimane altrimenti sia punito secondo il diritto e quanto stabilirà il concilio contro di lui.