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Concilio di Vienne 1311-1312 IntraText CT - Lettura del testo |
I
Sono uscito dal Paradiso, ho detto: irrigherò il giardino delle piantagioni 24 così dice il celeste agricoltore che, vera fonte della sapienza, Verbo di Dio 25, generato eternamente dal Padre e rimanendo nel Padre 26, ultimamente però, in questi giorni 27 fatto carne per opera dello Spirito Santo nel seno della Vergine 28, è uscito, uomo, per l'opera 29 ardua della redenzione del genere umano, presentandosi come modello della vita celeste, offrendo se stesso agli uomini.
E poiché l'uomo, oppresso spesso dalle preoccupazioni della vita, allontanava la mente dalla contemplazione di questo esemplare, il vero nostro Salomone ha creato nel seno della chiesa militante, tra gli altri, un giardino della sua compiacenza 30, lontano dai flutti procellosi del mondo, in cui si attendesse con maggior quiete e sicurezza a contemplare e conservare queste opere esemplari di tale modello. In questo mondo entrò egli stesso per irrigarlo con le acque feconde della grazia spirituale e della dottrina.
Questo giardino è la santa religione dei Frati Minori, che chiuso fermamente tutt'intorno dalle muraglie dell'osservanza regolare, contento interiormente solo di Dio, si orna abbondantemente di nuove piantagioni di figli.
Venendo in questo giardino, il Figlio amato di Dio coglie la mirra della mortificante penitenza con gli aromi 31, che diffondono in tutti con soavissima dolcezza il profumo attraente della santità. Si tratta del modello e regola di vita celeste proposto da S. Francesco, meraviglioso confessore di Cristo, che, con la parola e con l'esempio, egli insegnò ai suoi figli ad osservare.
Ma poiché i professi di questa santa regola ed i suoi zelanti devoti, come seguaci e veri figli di un tanto padre, desideravano - come dei resto desiderano ardentemente al presente - osservare senza tentennamenti in tutta la sua purezza ed integrità tale regola, accortisi che in essa vi era qualche elemento di incerta interpretazione volendo avere un chiarimento prudentemente sono ricorsi al sommo dell'apostolica dignità, perché resi certi da essa, ai cui piedi sono soggetti anche in forza della regola, potessero servire in coscienza il Signore senza alcun dubbio e con pieno amore.
A queste loro pie e giuste suppliche diversi nostri predecessori, porgendo l'uno dopo l'altro l'orecchio e l'animo, chiarirono i punti della regola che sembravano dubbi, diedero alcune norme e fecero qualche concessione come sembravano richiedere la coscienza dei frati e la pura osservanza
della regola. Ma poiché le coscienze timorate - che temono qualsiasi cosa che possa sviarle dalla via del Signore - sono solite temere la colpa anche dove non c'è, le coscienze dei frati non sono state del tutto quietate dai chiarimenti dati. Pertanto su alcuni punti che riguardano la loro regola e il loro stato si formano e insorgono in esse dei dubbi, giunti più volte alle nostre orecchie e sollevati in concistori pubblici e privati. Per questo motivo i frati ci hanno supplicato umilmente perché noi cercassimo di apportare ai dubbi che si sono già affacciato, o che potranno affacciarsi in futuro, il rimedio opportuno di un chiarimento della sede apostolica.
Noi, quindi, il cui animo fin dalla più tenera età arse di pia devozione verso quanti hanno professato questa regola e verso l'intero ordine, ora, poi, dalla comune sollecitudine del governo pastorale che quantunque indegni, sosteniamo, siamo portati a favorirli, a farli oggetto delle nostre più dolci attenzioni e favori, tanto più ardentemente, quanto più di frequente e intensamente riflettiamo ai frutti abbondanti che dalla loro vita esemplare e dalla loro salutare dottrina vediamo continuamente derivare alla chiesa. Mossi da tali pii sentimenti, abbiamo creduto di dover porre tutta la nostra attenzione a compiere quanto ci viene chiesto e abbiamo, cosi, fatto esaminare questi dubbi da vari arcivescovi, vescovi, maestri in sacra teologia, e da altri letterati, prudenti e capaci, con ogni diligenza.
Poiché all'inizio della regola si legge: "La regola e la vita dei frati Minori è questa: osservare il Vangelo del Signore Nostro Gesù Cristo, vivendo nella obbedienza, senza possedere nulla di proprio, e nella castità"; e ugualmente, poco dopo: "Terminato l'anno di probazione, siano ammessi all'obbedienza, con la promessa che osserveranno sempre questa vita e la regola"; e verso la fine della regola: "Osserviamo la povertà, l'umiltà, e il santo vangelo del nostro Signore Gesù Cristo, come abbiamo fermamente promesso"; è rimasto incerto se i frati dello stesso ordine per il fatto stesso che hanno professato la regola siano tenuti a tutti i precetti e tutti i consigli evangelici. Qualcuno, infatti, diceva essere obbligati a tutti, altri soltanto ai tre famosi, e cioè: "a vivere nella obbedienza, nella castità e senza proprietà", ed inoltre a quelle norme che nella regola sono indicate con espressioni obbligatorie. Noi, su questo punto intendiamo attenerci all'operato dei nostri predecessori e crediamo dover rispondere al dubbio proposto, - chiarendolo, però, maggiormente in qualche cosa - che, dal momento che un determinato voto deve riguardare qualcosa di certo, non si può dire che chi fa voto di osservare una regola sia tenuto, in forza di questo voto ai consigli evangelici in essa non contenuti.
E che questa sia stata l'intenzione del beato Francesco, fondatore della regola, si prova da ciò: che egli incluse in essa alcuni consigli evangelici, tralasciando gli altri. Se, infatti, con quell'espressione: "La regola e la vita dei frati Minori è questa ecc." avesse avuto l'intenzione di obbligarli a tutti i consigli evangelici, sarebbe stato superfluo e vano menzionare solo alcuni nella regola e tralasciare gli altri.
Poiché è nella natura del termine restrittivo di escludere quanto gli è estraneo, e di comprendere ciò che gli è proprio, noi dichiariamo e diciamo che i frati suddetti non solo sono obbligati dalla professione della loro regola all'osservanza dei tre voti in se stessi, ma anche di tutte quelle cose che conseguono dai tre voti che la regola impone. Se, infatti, quelli che promettono di osservare la regola vivendo "nella obbedienza, nella castità, e nella povertà", fossero obbligati semplicemente e nudamente solo a ciò e non anche a tutto quello che è contenuto nella regola a precisazione di questi tre punti, senza motivo e senza ragione si direbbero poi queste parole: "Prometto di osservare sempre questa regola", perché da esse non nascerebbe alcuna obbligazione.
Tuttavia non è da credere che il beato Francesco volesse che i frati fossero obbligati in uguale maniera a tutto ciò che è contenuto nella regola e che precisa i tre voti o le altre cose espresse in essa. Anzi egli stesso ha distinto apertamente tra ciò la cui trasgressione è mortale in senso stretto e ciò la cui trasgressione non lo è, infatti per alcune di tali cose usa un verbo di comando o equivalente, mentre per altre si contenta di altre parole.
Similmente, poiché oltre a ciò che espressamente è riferito nella regola con una parola indicante comando, esortazione o ammonizione, vi sono altre cose accompagnate da un verbo di modo imperativo, positivo o negativo, si è dubitato finora se i frati fossero tenuti a queste prescrizioni, come se esse avessero forza di precetto. E poiché (a quanto abbiamo compreso) questo dubbio non è diminuito, anzi è cresciuto dopo che il nostro predecessore Nicolò III, di felice memoria, ha dichiarato che gli stessi frati in forza della professione della loro regola sono tenuti a quei consigli evangelici che in essa vengono espressi a modo di comando o di proibizione, o con parole equivalenti, ed anche all'osservanza di tutte quelle norme che sono imposte loro nella regola con espressioni obbligatorie, i suddetti frati, per conservare una buona coscienza, ci hanno supplicato che ci degnassimo dichiarare quali di queste espressioni debbano considerarsi equivalenti a precetti ed obbligatorie.
Noi, quindi, che amiamo le coscienze sincere, tenendo presente che nei problemi che riguardano la salvezza dell'anima per evitare gravi rimorsi di coscienza bisogna attenersi all'opinione più sicura, affermiamo che, anche se i frati non sono tenuti all'osservanza di tutte le prescrizioni per cui la regola usa verbi imperativi come di veri precetti e di quanto equivale ai precetti, tuttavia è bene che essi per l'osservanza integra e pura della regola si credano obbligati ai punti che seguono, come a norme equipollenti ai precetti. Perché poi queste norme, che possono sembrare equivalenti a precetti dal significato stesso del verbo, o almeno per la materia di cui si tratta, o anche per l'uno e per l'altro motivo, siano raccolte in compendio, dichiariamo che ciò che viene prescritto dalla regola: di non aver, cioè, più di una tunica "col cappuccio e di un'altra senza cappuccio"; cosi pure, di non portare le scarpe, e di non andare a cavallo fuori del caso di necessità; similmente, che i frati "abbiano vesti ordinarie"; che siano tenuti a digiunare il venerdì, "dalla festa di tutti i Santi fino al Natale del Signore"; che i "chierici dicano l'ufficio divino secondo l'ordine della santa chiesa romana"; che i ministri e i guardiani "abbiano molta cura per le necessità degli infermi e per rivestire i frati"; che, "se uno dei frati cade infermo, gli altri devono servirlo"; che "i frati non debbano predicare nella diocesi di un vescovo, quando fosse stato loro proibito da esso"; che "nessuno, assolutamente osi predicare al popolo, se non è stato esaminato, approvato e a ciò incaricato dal ministro generale", o dagli altri, a cui, secondo la predetta dichiarazione, compete; che "i frati che comprendessero di non poter osservare esattamente la regola, debbano e possano ricorrere ai loro Ministri"; che tutto ciò che sta nella regola a proposito dell'abito dei novizi e dei professi e del modo dell'ammissione e della professione, debba sempre intendersi secondo la regola, a meno che "non sembri, secondo Dio, doversi far diversamente" a coloro che ammettono all'ordine: tutto questo dev'essere osservato dai frati come obbligatorio.
L'ordine, ugualmente, ha inteso generalmente e ritiene ab antiqito che quando si trova nella regola la parola: si osservi, questa ha forza di precetto e dev'essere osservata dai frati come tale.
Poiché, però, il predetto confessore di Cristo, prescrivendo ai ministri e ai frati le modalità da osservare con quelli che sono accolti nell'ordine, dice nella regola: "Si guardino bene i frati e i loro ministri dall'esser preoccupati per le loro cose temporali, cosicché facciano liberamente di esse quello che verrà loro ispirato da Dio. I ministri, tuttavia, abbiano facoltà di mandarli da qualcuno timorato di Dio perché, secondo il loro parere, possano distribuire ai poveri i loro beni", dubitarono e dubitano molti frati se è loro lecito ricevere qualcosa dei beni di chi entra (nel loro ordine), se fosse loro donato; se possano indurli a donarli senza colpa alle persone e ai conventi; se i ministri stessi o i frati possano dare il loro consiglio per la distribuzione di tali cose, quando possano trovarsi altri adatti a consigliare e a cui mandare chi deve entrare.
Noi, però, riflettendo attentamente che S. Francesco con quelle parole intendeva proprio allontanare completamente in modo speciale i professi della sua regola - che egli aveva fondato sulla più stretta povertà - dall'attaccamento ai beni temporali di quelli che entrano, di modo che almeno da parte degli stessi frati l'ingresso nell'ordine apparisse santo e purissimo, e non sembrasse in qualche modo che avessero l'occhio ai loro beni temporali, ma che tendessero solo a consacrarli al divino servizio, disponiamo che in futuro sia i ministri che gli altri frati debbano astenersi dall'indurli a dare ad essi e dal dar consigli circa la distribuzione dei loro beni: per questo devono esser mandati da uomini timorati di Dio di altro stato, non dai frati. Apparirà cosi a tutti che essi sono zelatori diligenti, vigilanti e perfetti della paterna istituzione, cosi salutare.
Poiché, però, la regola stessa lascia libero chi entra di fare delle proprie cose quello che Dio gli ispira, non sembra illecito che essi, tenuto conto delle loro necessità e delle limitazioni della dichiarazione già fatta, possano accettare, se colui che entra volesse liberamente dare qualche cosa dei suoi beni, come elemosina, come fa con gli altri poveri. Però i frati devono essere guardinghi nell'accettare tali offerte, perché a causa della notevole quantità dei beni accettati non siano guardati con occhio sinistro.
Inoltre, poiché la regola dice che "quelli che hanno promesso l'obbedienza debbano avere una tunica col cappuccio, ed un'altra senza cappuccio, se vogliono"; e similmente: che "tutti i frati abbiano vesti ordinarie" - espressioni che noi abbiamo dichiarato essere equivalenti a precetti - volendo che esse siano meglio determinate, quanto al numero delle tuniche diciamo che non è lecito usarne di più, salvo le necessità che possono sorgere dalla regola, secondo quanto chiari il nostro predecessore Nicolò. Quanto alla ordinaria qualità delle vesti, sia dell'abito che delle tuniche, crediamo che si debba intendere secondo le consuetudini, le condizioni del luogo, sia quanto al colore, sia quanto al prezzo. Non si può, infatti, stabilire un unico criterio di giudizio, in queste cose, per tutte le regioni. Affidiamo questo giudizio sulla qualità semplice della stoffa ai ministri e ai custodi o guardiani, facendoli responsabili in coscienza dell'osservanza della regola nelle loro vesti. Lasciamo ugualmente al loro giudizio di determinare per quale necessità i frati possano portare le scarpe.
Dato che ai due tempi determinati dalla regola "dalla festa di tutti i Santi alla Natività del Signore", e specialmente la Quaresima, nei quali sono obbligati a digiunare, viene aggiunto nella stessa regola "negli altri tempi non siano obbligati, se non il venerdì", poiché da questo alcuni ne hanno ricavato che i frati del predetto ordine non sono tenuti ad altri digiuni, oltre questi, se non per convenienza, dichiariamo che ciò si deve intendere nel senso che essi non sono tenuti al digiuno in altri tempi, salvo i digiuni che vengono comandati dalla chiesa. Non è credibile, infatti, che l'autore della regola e chi l'ha confermata intendessero sollevarli dai digiuni, a cui per disposizione generale della chiesa sono obbligati gli altri cristiani.
Inoltre, poiché il Santo, volendo sopra ogni altra cosa che i suoi frati fossero totalmente alieni dal denaro, comandò "con fermezza a tutti i frati che in nessun modo ricevessero denaro o moneta sia direttamente che per mezzo di altri", lo stesso nostro predecessore, chiarendo questo articolo determinò i casi e i modi, attenendosi ai quali non si possa e non si debba dire che i frati ricevono denaro, direttamente o per mezzo di altri, contro la regola e la purezza del loro ordine. Noi diciamo che essi sono tenuti a guardarsi dal ricorrere a chi maneggia il denaro sia pure per motivi e con modalità diverse da quelle proibite, perché non si dica a buon diritto - se facessero diversamente - che essi trasgrediscono il precetto e la regola. Quando, infatti, si proibisce qualche cosa ad uno in generale, quello che non viene con- cesso espressamente si intende negato.
Ogni questua, quindi, di denaro, e l'accettazione di offerte in denaro nella chiesa o altrove, o colonnine o cassette destinate a ricevere il denaro di chi offre o dona, e qualsiasi altro ricorso al denaro o a chi lo ha, non concesso dalla dichiarazione predetta, tutte queste cose sono chiaramente proibite ai frati.
E poiché anche il ricorso ad amici particolari viene concesso espressamente solo in due casi, secondo la regola, e cioè "per le necessità degli infermi e per poter vestire i frati"; ed il nostro predecessore, già tante volte nominato, - date le necessità della vita - ha creduto bene di estenderlo anche ad altre necessità dei frati, che per un certo tempo potessero sopravvenire ed anche accumularsi col cessare delle elemosine, sappiano i frati suddetti, che non è loro permesso ricorrere a tali amici se non per i casi determinati o per casi simili a questi, quando si trovano in cammino o altrove. E ciò sia che siano essi stessi a dare il denaro, sia che siano degli incaricati da loro, sia che siano degli inviati o depositari, o con qualsiasi altro nome vengano designati, anche se si osservassero integralmente i modi concessi dalla dichiarazione di cui abbiamo parlato.
Finalmente, poiché lo stesso Santo confessore desiderava in ogni modo che quelli che professano la sua regola fossero staccati totalmente dall'affetto e dal desiderio delle cose terrene, e specialmente inesperti del denaro e del suo maneggio - come dimostra la proibizione di ricevere denaro, ripetuta più volte nella regola - bisogna che i frati, quando nei casi e nelle maniere prescritte è necessario ricorrere a quelli che hanno il denaro destinato alle loro necessità, stiano attenti con ogni diligenza e agiscano in tal modo, da mostrare a tutti di non aver nulla a che vedere, come in realtà non l'hanno, con quel denaro.
Il comandare, quindi, che e come il denaro debba essere speso, chiedere il conto delle spese fatte, o richiedere in qualsiasi modo il denaro, o riporlo, o farlo riporre, tenere la cassetta del denaro o portare la sua chiave, sappiano i frati che questi e consimili atti sono per essi illeciti. Far questo, infatti, appartiene solo ai padroni, che l'hanno dato e a quelli che essi hanno destinato a ciò.
Poiché, quindi, il Santo, volendo determinare la norma della povertà predetta nella sua regola, ha detto: "I frati non si approprino di nulla né della casa, né del terreno, né di qualsiasi altra cosa, ma come pellegrini forestieri, servendo il Signore, in questo mondo, nella povertà e nell'umiltà, vadano per l'elemosina con grande speranza" , alcuni nostri predecessori hanno spiegato che tale rinuncia debba intendersi sia singolarmente che in comune per cui essi hanno riservato a sé e alla chiesa romana la proprietà e il dominio di tutte le cose concesse, offerte, donate ai frati cose il cui uso, di fatto, è lecito all'ordine e ai frati stessi lasciando ad essi solo l'uso di fatto. Ora sono stati deferiti al nostro esame fatti avvenuti nell'ordine e che sembravano in contrasto col voto di povertà e con la purezza dell'ordine stesso. Cioè, per riferirci a quello che crediamo aver bisogno di rimedio: che i frati non solo sostengono di poter essere costituiti eredi, ma lo procurano; similmente, che talvolta percepiscono redditi annui in quantità cosi notevole che i conventi che li hanno possono viverci completamente; che quando nei tribunali vengono discussi i loro affari riguardanti anche cose temporali, essi sono presenti con avvocati e procuratori, e vanno personalmente a curarli; che accettano l'incarico di eseguire, ed eseguono in realtà, le ultime volontà e si intromettono talvolta nel dare disposizioni e nel fare restituzioni di interessi e di cose acquistate disonestamente; che in alcuni posti non solo hanno orti eccessivi, ma grandi vigne, da cui raccolgono erbaggi e vino da vendere; che al tempo delle messi e della vendemmia, mendicando o diversamente comprandolo, viene raccolto dai frati e riposto nelle cantine e nei granai, cosi abbondantemente grano e vino, da poter essi passare poi tranquillamente la loro vita per il resto dell'anno senza dover chiedere l'elemosina; che costruiscono o fanno costruire chiese ed altri edifici in misura eccessiva sia per la quantità, che per la singolarità della figura e della forma, e per sontuosità, cosi che sembrano non le abitazioni di poveri, ma di potenti.