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Concilio di Vienne 1311-1312 IntraText CT - Lettura del testo |
II
Hanno, inoltre, in alcuni luoghi, tanti paramenti per le loro chiese e cosi preziosi, da sorpassare le grandi chiese cattedrali. Ricevono, inoltre, senza alcuna distinzione cavalli ed armi donati loro nei funerali.
La comunità dei frati, tuttavia, e specialmente i rettori dello stesso ordine affermavano che tali fatti, o almeno la maggior parte di essi, nell'ordine non avvenivano; che se si trova che qualcuno è in ciò colpevole, viene punito severamente; e che contro questi eccessi sono state già prese più volte ab antiquo disposizioni molto severe.
Desiderando, quindi, provvedere alle coscienze dei frati e togliere da esse ogni dubbio, - per quanto è possibile - alle questioni proposte rispondiamo come segue. Poiché, infatti, alla autenticità della vita è essenziale che ciò che si fa esteriormente sia specchio della disposizione interiore della
mente e delle abitudini, è necessario che i frati, i qual,' con una rinuncia cosi grande si sono distaccati dalle cose temporali, si astengano da tutto quello che possa essere o sembrare contrario a questa rinunzia.
E poiché nelle successioni passa agli eredi non solo l'uso dei beni, ma, a suo tempo, anche la proprietà, e i frati non possono acquistare nulla per sé, personalmente o per il loro ordine, dichiariamo e diciamo che, considerata la purezza del loro voto, essi sono assolutamente incapaci di tali successioni, le quali per propria natura si estendono indifferentemente al denaro ed anche ai beni mobili e immobili.
Non è neppure lecito ad essi farsi lasciare e accettare il valore di queste eredità o tanta parte di esse, sotto forma di legato da potersi presumere che questo venga fatto in frode. Anzi lo proibiamo loro senza eccezione. E poiché i redditi annuali sono considerati dal diritto come immobili e ripugnano alla povertà e all'obbligo di mendicare, non c'è alcun dubbio che, considerata la loro condizione, non è lecito ai frati ricevere o avere qualsiasi reddito, come anche i possessi e il loro uso, non essendo loro concesso.
Di più: le persone che tendono in modo particolare alla perfezione devono evitare non solo ciò che è ritenuto male, ma anche l'apparenza del male. Ma la frequenza dei tribunali e l'insistenza, quando si tratta di cose da volgere a loro favore inducono a credere, proprio in base a quello che appare esteriormente e da cui gli uomini giudicano, che i frati che si occupano di questi affari, cerchino qualche cosa come loro proprio. Non devono, quindi, quelli che hanno professato questo voto e questa regola immischiarsi nei tribunali e nelle cause, perché possano avere testimonianza da quelli che sono fuori 32, soddisfino alla purezza del voto e si possa evitare con ciò lo scandalo del prossimo.
Inoltre, poiché i frati di quest'ordine devono essere alieni non solo dal ricevere, dal possedere, dal disporre, dall'usare il denaro, ma assolutamente anche da qualsiasi maneggio di esso - come il nostro predecessore, più volte nominato, ha affermato nei chiarimenti a questa regola - e poiché i professi dell'ordine francescano per nessuna cosa temporale possono far valere in giudizio i propri diritti, non è lecito e non conviene ai frati - anzi, considerata la purezza del loro stato, devono ritenerlo piuttosto loro proibito - esporsi a esecuzioni e disposizioni, non potendo per lo più queste cose esser condotte a termine senza liti e senza maneggiare e amministrare denaro. Che, però, possano dare un consiglio in questi affari non è in contrasto col loro stato, perché con ciò non viene concessa ad essi nessuna giurisdizione circa i beni temporali, o azione in giudizio o dispensa.
Quantunque non solo sia lecito, ma del tutto conforme alla ragione che i frati, i quali attendono assiduamente al- l'orazione e allo studio, abbiano orti e campi sufficienti al raccoglimento e alla ricreazione, ed anche, talvolta, per distrarsi corporalmente dopo questi lavori, e per avere i necessari ortaggi per sé; però avere degli orti perché vengano coltivati e se ne ricavino legittimi ed altri ortaggi da vendere, e avere delle vigne, questo è in opposizione alla regola e alla purezza dell'ordine.
Secondo quanto il suddetto predecessore ha dichiarato ed anche ordinato, se fossero lasciati ai frati per legato tali beni, come per esempio un campo o una vigna da coltivare e simili, i frati dovrebbero astenersi in ogni modo dall'accettarli, perché possedere questi beni per ricavarne a suo tempo il prezzo dei frutti, si avvicina alla natura e alla forma dei proventi.
Ancora, il Santo sia con gli esempi della sua vita, che con le espressioni della regola ha mostrato di volere che i suoi frati e figli, confidando nella divina provvidenza, rivolgano i propri pensieri a Dio 33, che pasce gli uccelli del cielo, che pur non raccolgono nei granai, né seminano, né mietono 34. Non è quindi verosimile che volesse che avessero poi granai e dispense, mentre dovrebbero sperare di vivere con la questua d'ogni giorno.
Non è, quindi, a cuor leggero che essi dovrebbero fare queste raccolte e queste conservazioni, ma solo quando fosso assai probabile, per esperienza, che essi non possano trovar in maniera diversa quanto è necessario alla vita. Lasciamo la decisione a tale riguardo ai ministri e ai custodi, sia insieme che singolarmente nel loro ufficio, col consiglio e col consenso del guardiano e di due prudenti sacerdoti del luogo e di due dei più anziani frati dell'ordine, onerando su ciò in modo particolare la loro coscienza.
Inoltre, il santo ha voluto fondare i suoi frati nella più grande povertà e nella più profonda umiltà, in affetto e in effetto, - come quasi tutta la regola proclama - bisogna quindi che essi né facciano fare, né sopportino che si facciano chiese o altri edifici qualsiasi, che per il numero dei frati che l'abitano debbano considerarsi eccessivi per quantità e grandezza. Vogliamo, quindi, che dovunque, in futuro, nel loro ordine si accontentino di costruzioni semplici e modeste, affinché l'apparenza non mostri esteriormente il contrario di una povertà promessa tanto solennemente.
Quantunque, inoltre, i paramenti e i vasi ecclesiastici siano destinati all'onore del nome divino, per il quale Dio stesso creò ogni cosa, Colui, tuttavia, che conosce le cose occulte 35, guarda principalmente all'anima di chi lo serve, non alle sue mani, né vuole che gli si serva attraverso quanto contrastasse con la condizione e lo stato dei suoi servi. Perciò devono essere loro sufficienti vasi e paramenti ecclesiastici decenti, convenienti per numero e grandezza. -Ma il superfluo e l'eccessiva preziosità, e qualsiasi ricercatezza in questa come in qualunque altra cosa non possono accordarsi con la loro professione e col loro stato. Tutto ciò infatti sa di tesaurizzazione e di abbondanza e deroga apertamente, secondo il modo di giudicare umano, ad una povertà cosi grande. Vogliamo, quindi, che quanto abbiamo premesso debba esser osservato dai frati e lo comandiamo.
Quanto poi alle offerte di cavalli e di armi, stabiliamo che si osservi per filo e per segno ciò che è stato definito con la dichiarazione riguardo alle elemosine in denaro.
Ma da quanto abbiamo esposto è sorta tra i frati una questione, fonte di molti scrupoli; se, cioè, dalla professione della loro regola essi siano obbligati ad un uso stretto e temperato, ossia povero, delle cose: qualcuno di essi, infatti, crede e dice che, come i frati fanno col loro voto una strettissima rinunzia alla proprietà, cosi viene imposta loro una sobrietà ed una povertà massima circa l'uso; altri, invece, affermano che in forza della loro professione non sono obbligati a nessun uso povero che non sia espresso nella regola, quantunque siano tenuti all'uso moderato imposto dalla temperanza, come e più - per la convenienza - degli altri cristiani.
Volendo perciò provvedere alla tranquillità di coscienza sei frati e por fine a queste contese, con questa nostra dichiarazione affermiamo che i frati Minori con la professione della loro regola sono obbligati a quegli usi poveri, indicati dalla stessa regola, e con quella obbligazione che essa con- tiene. Dire poi, come qualcuno afferma, che sia eretico ritenere che l'uso povero sia o non sia incluso nel voto di povertà evangelica, crediamo sia presuntuoso e temerario.
Finalmente, la regola, quando stabilisce da chi e dove debba farsi l'elezione del ministro generale, non fa assolutamente alcun accenno alla elezione o costituzione dei ministri provinciali. Da ciò poteva sorgere qualche dubbio tra i frati; volendo che essi possano procedere con chiarezza e con tranquillità nel loro agire, con questa costituzione, che avrà valore perpetuo, dichiariamo, stabiliamo e comandiamo che quando si dovrà provvedere ad una provincia il ministro provinciale l'elezione di esso sia riservata al capitolo provinciale, e che questo debba farla il giorno seguente a quello in cui sia stato radunato. La conferma dell'elezione sia riservata al ministro generale.
Se questa elezione fosse fatta in forma di scrutinio, e avvenisse che per la divisione dei voti si dovesse procedere a più elezioni senza un accordo, quella che sia stata fatta dalla maggioranza del capitolo numericamente considerato - senza che in ciò abbia parte alcuna il confronto o la considerazione dello zelo o del merito - non ostante qualsivoglia eccezione od opposizione della parte contraria - venga confermata o invalidata - conforme a quanto ad essi sarà sembrato opportuno secondo Dio - dal ministro generale, col consiglio dei membri scelti dell'ordine, dopo aver premesso un diligente esame. Se l'elezione fosse invalidata, torni al capitolo provinciale. Se poi il capitolo trascurasse di eleggere il ministro nel giorno predetto, la sua elezione passi liberamente al ministro generale.
Se infine al suddetto ministro e al capitolo generale per motivo certo, manifesto e ragionevole sembrasse opportuno che nelle province d'oltre mare, dell'Irlanda, della Grecia, o di Roma - nelle quali finora è stato osservato un diverso modo di elezione - il ministro provinciale venga eletto dal
ministro generale col consiglio di membri scelti dell'ordine, piuttosto che con l'elezione da parte del capitolo: nelle province dell'Irlanda e d'oltremare sia senz'altro osservato, per quella volta, senza inganno, amore di parte, o falsità quanto il ministro generale col consiglio dei membri prudenti suddetti avesse creduto di stabilire; nelle province Romana e Greca, invece, solo quando il ministro della provincia venisse a morire o fosse sciolto (dal suo incarico) al di qua del mare.
Per quanto riguarda la destituzione dei ministri provinciali, vogliamo che si osservi quanto finora è stato osservato dall'ordine.
Se avvenisse, inoltre, che i frati venissero a trovarsi senza il ministro generale, il vicario dell'ordine faccia quello che avrebbe dovuto fare il ministro, fino a che non si sia provveduto ad eleggere il ministro generale.
Che se nei riguardi del ministro provinciale si tentasse qualche cosa di diverso (da quanto abbiamo stabilito), questo sarebbe ipso facto vano e inutile.