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II Concilio di Lione 1271-1276

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Delle imposte e delle prestazioni.

Fa si l'audacia dei malvagi che non possiamo accontentarci della sola proibizione del male, ma che imponiamo anche pene a quelli che mancano.

Volendo, quindi, che la costituzione di Innocenzo IV 20, di felice memoria, predecessore nostro, riguardante l'obbligo di non ricevere prestazioni in denaro, e la proibizione di accettare doni per quelli che fanno la visita (pastorale) e per quelli che li accompagnano - che si dice venir trasgredita dalla temerità di molti - venga assolutamente osservata, abbiamo deciso di sostenerla con l'aggiunta della pena. Stabiliamo, dunque, che tutti e singoli quelli che osassero esigere del denaro quale compenso loro dovuto per la visita o solo anche accettarlo da chi lo offre; o che violassero la stessa costituzione ricevendo doni, o, pur senza aver compiuto l'obbligo della visita, dei contributi in viveri, o qualche altra cosa in occasione della visita, entro lo spazio di un mese dovranno restituire il doppio di quanto hanno ricevuto alla chiesa dalla quale hanno ricevuto. Altrimenti i patriarchi, gli arcivescovi, i vescovi sappiano che, se trascureranno di restituire il doppio stabilito entro il tempo predetto, da quel momento sarà loro proibito l'ingresso nella chiesa; gli inferiori saranno sospesi dall'ufficio e dal beneficio, fino a che non abbiano soddisfatto completamente restituendo il doppio alle chiese gravate; e nulla gioverà ad essi il condono, la liberalità o la benevolenza di quelli che hanno dato.




20 Cfr. c. i, III, 20, in VI (Friedberg, 2, 1056-1057).





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