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II Concilio di Nicea 787 IntraText CT - Lettura del testo |
VI. Che ogni anno si celebri il sinodo locale.
Vi è un canone che dice: "Due volte all'anno bisogna riunire i vescovi di ogni provincia per discutere i problemi" 32. Però per il disagio, o perché i vescovi che devono riunirsi sono sempre in difficoltà quando devono mettersi in cammino, i santi padri del sesto sinodo hanno stabilito che "assolutamente e senza scuse si tenessero almeno una volta all'anno, per riformare ciò che ne ha bisogno" 33. Questo canone lo riconfermiamo anche noi; se poi vi sarà qualche autorità (civile) che intenda impedire ciò, sia privata della comunione; e se un metropolita, senza necessità, né impedimenti, né plausibili motivi, trascurasse di mettere in pratica questa prescrizione, sia assoggettato alle pene canoniche.
Quando poi il Sinodo tratta le questioni riguardanti i sacri canoni e gli Evangeli, i vescovi riuniti devono avere la massima cura di osservare i divini e vivificanti comandamenti di Dio: Nell'osservarli, infatti, è posta una grande ricompensa 34; perché il comandamento è una lucerna, e la legge una luce, e la correzione e la disciplina è la via della vita 35: il comandamento di Dio è luminoso e illumina gli occh 36. Il metropolita non ha il diritto di esigere qualche cosa di quelle che un vescovo avesse portato con sé, sia essa un giumento o altro. Se sarà provato che l'ha fatto, restituirà quattro volte tanto.