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II Concilio di Nicea 787

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XII. Il vescovo e l'abate non devono alienare i fondi della chiesa.

Se un vescovo o un abate una parte dei beni del vescovado o del monastero alle autorità o a qualche altra persona, la donazione è nulla, secondo il canone dei santi apostoli, che dice: "Il vescovo abbia cura di tutti i beni ecclesiastici, e li amministri come se Dio lo vedesse. Non gli è permesso appropriarsene o donare ai propri parenti le cose di Dio. Se essi sono poveri, provveda ad essi come poveri; ma non avvenga che, con la scusa di essi, venda i beni della chiesa" 38.

Se poi adducesse la scusa che la proprietà non alcun frutto, neppure in questo caso può darla ai signori temporali, ma solo a dei chierici o a dei contadini. Se poi il signore, con riprovevole astuzia comprasse la proprietà dal contadino o dal chierico, neppure cosi l'acquisto sarà valido e dovrà essere restituito al vescovado o al monastero. Il vescovo o l'abate che hanno operato in questo modo siano cacciati, hanno dissipato, infatti, quanto non avevano raccolto.




38 Canoni degli apostoli, 38





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