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Concilio di Calcedonia 451

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VIII. Gli ospizi dei poveri, i luoghi consacrati ai martiri e i monasteri siano sotto la potestà del vescovo.

I chierici degli ospizi per i poveri, dei monasteri, dei santuari dei martiri siano soggetti all'autorità dei vescovi di ciascuna città, secondo l'uso tramandato dai santi padri, e non ricusino per superbia di essere sottoposti al proprio vescovo. Chi tenterà di trasgredire questa disposizione, in qualsiasi modo, e non si sottometterà al proprio vescovo, se chierico sia punito secondo i sacri canoni, se invece monaco o laico sia privato della comunione.




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