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Concilio di Calcedonia 451

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II. Che non si consacri un vescovo per denaro.

Se un vescovo fa una sacra ordinazione per denaro, e ridotto, così, ad una vendita ciò che non si può vendere, avesse consacrato per lucro un vescovo, o un corepiscopo, o un presbitero, o un diacono, o qualsiasi altro del clero, o avesse promosso qualcuno, per denaro, all'ufficio di amministratore, o di pubblico difensore, o di guardia, o qualsiasi altro ministero per turpe desiderio di lucro, egli si espone - se il fatto è provato - al pericolo di perdere il suo grado. D'altra parte, quegli che ha ricevuto l'ordinazione non dovrà assolutamente riportare alcun vantaggio da una ordinazione o promozione fatta per guadagno; venga quindi, deposto dalla sua dignità, o dall'ufficio che ha ottenuto con denaro. Se poi qualcuno fa da mediatore in azioni così vergognose e in così illeciti guadagni, se si tratta di un chierico, decada dal proprio grado, se si tratta di un laico o di un monaco, sia colpito da anatema.




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