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Concilio di Calcedonia 451

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IX. I chierici non devono adire i tribunali secolari.

Se un chierico ha una questione con un altro chierico non trascuri il proprio vescovo per adire i tribunali secolari. La causa, invece, sia prima sottoposta al vescovo, oppure, col suo consenso, ad arbitri scelti di comune accordo dalle due parti. Se qualcuno agisce contro queste decisioni, sia soggetto alle pene canoniche. Se un chierico, poi, avesse qualche questione contro il proprio o altro vescovo, sia giudicato presso il sinodo provinciale. Se, finalmente, un vescovo o un chierico avessero motivo di divergenza col metropolita stesso della provincia, si rivolgano o all'esarca della diocesi, o alla sede della città imperiale, Costantinopoli, e presso di questa si tratti la causa.




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