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Concilio di Calcedonia 451 IntraText CT - Lettura del testo |
XXII. I chierici, dopo la morte del proprio vescovo, non devono appropriarsi dei suoi beni.
Non è lecito ai chierici, dopo la morte del proprio vescovo, appropriarsi dei suoi beni, come del resto è stato interdetto dai canoni antichi; quelli che osassero ciò rischiano di perdere il loro grado.