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| Benedictus PP. XIV Non ambigimus IntraText CT - Lettura del testo |
Pertanto, il dovuto servizio della Vostra paterna sollecitudine e carità richiede che portiate a conoscenza di tutti che a nessuno è lecito dispensare senza giusta motivazione e il consiglio di due medici. La dispensa dal digiuno quaresimale per un’intera popolazione, per una città o per una categoria di persone senza distinzione, deve essere richiesta, se non per un’urgente e gravissima necessità e con il dovuto rispetto di questa Sede Apostolica, ogniqualvolta sarà necessario concederla, senza appropriarsene in modo impudente e risoluto, né pretenderla dalla Chiesa in modo altezzoso e arrogante, come sappiamo essere in uso in certi luoghi.