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1.
Se si
riporta infatti l’attenzione indietro nel tempo, ciascuno può facilmente
scoprire come siffatte lamentele furono presentate a Papa Bonifacio VIII di
felice memoria e lo stesso Pontefice, per adempiere al suo ufficio di indirizzo
apostolico, con suo decreto1. stabilì giustamente che dalla Sede
Apostolica e dai suoi Legati non venissero delegate cause se non a dignitari
ecclesiastici che avessero conseguito una carica o il Canonicato in una Chiesa
Cattedrale e che i processi, inoltre, dovessero essere istruiti non in una
città sconosciuta, ma di prestigio e con molta popolazione, dove fosse
possibile disporre di un buon numero di giudici competenti.
2.
È lecito
credere che anche al Concilio di Trento fosse stata presentata un’istanza sulla
questione dell’imperizia dei giudici. Infatti, dopo aver premesso che dalla
Sede Apostolica le cause non venivano ovunque delegate a giudici idonei e che
ciò avveniva ora per la malvagia ingerenza dei potenti, ora per la lontananza
dei luoghi donde non era possibile avere ragguagli sulle persone a cui le cause
venivano delegate, "lo stesso Concilio stabilì che in tutti i Sinodi
provinciali o diocesani venissero designate alcune persone con le qualità
previste dalla Costituzione di Bonifacio VIII, adatte a svolgere questo
ufficio, a cui demandare in futuro le cause. Se nel frattempo veniva a morte
qualcuna delle persone scelte, l’Ordinario del luogo, sentito il parere del
Capitolo, doveva designare un sostituto fino al futuro Sinodo provinciale o
diocesano. In questo modo ogni diocesi aveva a disposizione quattro o anche più
persone competenti e qualificate a cui affidare dette cause. Avvenuta la
designazione, da trasmettere immediatamente al Romano Pontefice, ogni delega a
giudici diversi da quelli designati sarebbe stata conferita in modo surrettizio"2.
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