|
1.
Anche se ci
prendiamo cura, in questa Curia, di uffici minori, rivolgiamo soprattutto
l’attenzione a quello del Segretariato della Congregazione del Concilio e
niente fu mai più importante che ingenerare nei Vescovi e negli altri Prelati
della Chiesa questa convinzione, ed esortarli a mantenere integre le leggi
ecclesiastiche con ogni mezzo.
2.
Ora
tuttavia, chiamati per l’imperscrutabile volere di Dio al supremo fastigio
dell’apostolato, sia pure immeritatamente, la natura dell’ufficio Ci impone di
fissarvi con questa lettera una linea di condotta valida per il futuro, al fine
di sgombrare il campo dai dubbi e dalle lagnanze.
3.
Vogliamo
dunque e prescriviamo che nelle diocesi, dove gli accorti Vescovi delle Chiese,
ottemperando alle disposizioni del Concilio Tridentino, hanno proceduto
all’elezione dei giudici nei Consigli sia provinciali che diocesani,
comunichino i nomi al più presto, e se per caso accadesse che uno o più degli
eletti venisse meno prima della nuova convocazione, si proceda alla
sostituzione con nuovi giudici, scelti dal Vescovo dopo aver sentito il parere
del Consiglio Capitolare. Questi resteranno in carica fino al giorno del Sinodo
e i loro nomi siano subito a Noi comunicati.
4.
Dove invece
da lungo tempo non sono stati convocati i Consigli provinciali e sinodali, e
non si ha notizia dell’avvenuta elezione dei giudici, in forza della
sollecitudine di tutte le Chiese connessa alla Nostra umile persona, esortiamo
pressantemente nel Signore e scongiuriamo gli Arcivescovi e i Vescovi, nel caso
che non sia stato provveduto, a rimuovere gli ostacoli e a convocarli al più
presto. Nel frattempo tuttavia, con il consenso dei loro Capitoli, procedano
all’elezione dei giudici e, dopo aver trascritto il nome degli eletti in un
albo, sia a Noi recapitato. Nel caso che qualcuno giunga a morte, sia
sostituito dopo aver sentito il parere del Capitolo, e il nome dei sostituti
sia con sollecitudine a Noi comunicato.
5.
Circa il
numero degli eligendi, quantunque con il Decreto del Tridentino sia stato
disposto che in ogni diocesi debbano essere eletti fino a quattro giudici,
vogliamo che ne sia eletto un numero maggiore se l’ampiezza della diocesi o
qualche altra peculiare circostanza sembri a buon diritto richiederlo.
|