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Benedictus PP. XIV
Quamvis paternae

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  • Capitolo VI
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Capitolo VI

1. Vogliamo dunque che gli Ordinari dei luoghi siano consapevoli, secondo le direttive della citata Decretale di Bonifacio VIII, cui si raccordano anche le disposizioni precisate dal Tridentino, che il potere di giudicare deve essere conferito a persone insignite di dignità ecclesiastica, di Personato o di Canonicato, nella Chiesa Cattedrale; le loro qualità debbono essere comprovate in modo che nella persona destinata a questo incarico non manchino soprattutto quelle indispensabili doti di dottrina e di idoneità che costituiscono l’essenza dell’attività giudiziaria. I giudici designati ed eletti secondo la prassi, siano notificati al Nostro Segretariato delle Istanze di accusa personalmente dagli Ordinario tramite i propri Procuratori residenti nell’Urbe. Sarà Nostro preciso dovere evitare che gli Ufficiali della Curia a ciò deputati deleghino in futuro le cause ad altri invece che ai succitati giudici.

2. Mentre vogliamo che queste disposizioni, per mezzo della presente Lettera apostolica, giungano a vostra conoscenza, Venerabili Fratelli, come auspicio di felicità e pegno della Nostra paterna benevolenza, impartiamo l’Apostolica Benedizione.

Dato a Roma, presso Santa Maria Maggiore, il 26 agosto 1741, nel secondo anno del Nostro Pontificato.




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