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1.
Vogliamo
dunque che gli Ordinari dei luoghi siano consapevoli, secondo le direttive
della citata Decretale di Bonifacio VIII, cui si raccordano anche le
disposizioni precisate dal Tridentino, che il potere di giudicare deve essere
conferito a persone insignite di dignità ecclesiastica, di Personato o di
Canonicato, nella Chiesa Cattedrale; le loro qualità debbono essere comprovate
in modo che nella persona destinata a questo incarico non manchino soprattutto
quelle indispensabili doti di dottrina e di idoneità che costituiscono
l’essenza dell’attività giudiziaria. I giudici designati ed eletti secondo la
prassi, siano notificati al Nostro Segretariato delle Istanze di accusa
personalmente dagli Ordinario tramite i propri Procuratori residenti nell’Urbe.
Sarà Nostro preciso dovere evitare che gli Ufficiali della Curia a ciò deputati
deleghino in futuro le cause ad altri invece che ai succitati giudici.
2.
Mentre vogliamo
che queste disposizioni, per mezzo della presente Lettera apostolica, giungano
a vostra conoscenza, Venerabili Fratelli, come auspicio di felicità e pegno
della Nostra paterna benevolenza, impartiamo l’Apostolica Benedizione.
Dato a Roma,
presso Santa Maria Maggiore, il 26 agosto 1741, nel secondo anno del Nostro
Pontificato.
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