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1.
Non abbiamo dubbi,
Venerabili Fratelli, che abbiate ben presente come sia rimasta sempre vigile la
sollecitudine della S. Madre Chiesa perché il Sacramento del Matrimonio, proclamato
Grande dall’Apostolo, venisse celebrato pubblicamente e in presenza dei
fedeli.
2.
Affinché con ancor più
diligenza di quanto era avvenuto in passato, ciò venisse in seguito da tutti
osservato, il Santo Sinodo Tridentino, ricalcando le orme del Concilio
Lateranense celebrato sotto Innocenzo III, stabilì che da quel momento, prima
della celebrazione del matrimonio, il parroco dei nubendi procedesse, per tre
volte e in tre giorni di festa consecutivi, alle pubblicazioni in Chiesa
durante la Messa; quindi, in assenza di alcun legittimo impedimento, avesse
luogo la rituale celebrazione in presenza del popolo, davanti al parroco o ad
altro sacerdote regolarmente delegato dal parroco o dall’Ordinario, e a due o
tre testimoni. Volle pure il Santo Sinodo che presso il parroco venisse
diligentemente custodito il registro su cui erano stati riportati i nomi dei
coniugi e dei testimoni, il giorno e il luogo del matrimonio.
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