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1.
Questa lunga serie di mali
meriterebbe piuttosto di essere pianta con abbondanza di lacrime che essere più
a lungo descritta. Ma poiché da questo osservatorio della Sede Apostolica, la
nostra vigilanza rivendica a sé ogni preoccupazione, non possiamo trattenerci
dal suscitare la vostra pietà e il vostro zelo chiamandovi, Venerabili
Fratelli, a condividere la Nostra ansietà, perché anche di notte vegliate sul
gregge a voi affidato e che la triste situazione dei tempi avvia alla rovina.
2.
Anzitutto dunque la non
infrequente occasione di rischio vi renda più cauti nel dispensare dalle
pubblicazioni, da cui spesso, da chi si accinge a contrarre matrimonio, viene
richiesta la dispensa per un malvagio intento.
3.
Quanto cautamente e
attentamente debbano comportarsi i Vescovi in simili circostanze, vi vengono
prospettate dal Concilio Tridentino motivazioni pienamente evidenti. Se infatti
(afferma lo stesso Santo Sinodo) si affaccerà l’ipotesi che il matrimonio possa
essere fraudolentemente impedito, se venissero prima effettuate le
pubblicazioni, in questo caso si proceda almeno ad una pubblicazione, oppure si
dia corso alla celebrazione alla presenza del parroco e di due testimoni e in
seguito, prima che il matrimonio sia consumato, si facciano in Chiesa le
pubblicazioni, per scoprire in modo più agevole l’esistenza di eventuali
impedimenti.
4.
Anche se resta in potere del
Vescovo concedere in ogni caso la dispensa dalle pubblicazioni, tuttavia questa
facoltà non dipende esclusivamente dalla volontà di chi dispensa, ma viene
limitata dal Tridentino con leggi di oculata prudenza e di attento giudizio:
ciò significa esigere una legittima causa di dispensa.
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