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1.
È pure necessario che sia da
voi impiegata una pari e fors’anche una maggiore vigilanza, perché dopo la dispensa
non si celebri il matrimonio davanti al parroco o davanti ad un altro sacerdote
delegato dallo stesso parroco o da voi, presenti due o tre testimoni di sicura
fiducia, al solo scopo di non far trapelare alcuna notizia o voce sulla
celebrazione.
2.
Infatti, perché ciò possa
essere compiuto nel rispetto delle prescrizioni dei Sacri Canoni, si richiede
non una qualsiasi semplice causa o di poco peso, ma grave e sommamente
pressante. Dal Sacro Tribunale della Nostra Penitenzieria, la circostanza che
permette di celebrare un siffatto matrimonio viene anzitutto ravvisata nel
fatto che l’uomo e la donna, vivendo pubblicamente come marito e moglie senza
che alcuno possa sospettare della loro colpa, persistano in uno stato di
occulto concubinato. Ciascuno può facilmente pensare quanto sia inopportuno,
per liberarli dal soffio della perdizione, indurli a contrarre pubblicamente il
matrimonio dopo le pubblicazioni.
3.
Abbiamo pensato bene di
proporvi questa prassi, non perché la dispensa sia opportuna solamente nel caso
menzionato, esistendo pure altri casi consimili e forse anche più urgenti in
cui occorra dare la dispensa, ma perché il dovere del vostro ufficio pastorale
s’indirizzi ad analizzare con curale legittime e urgenti cause della dispensa,
per evitare che i matrimoni celebrati in segreto abbiano le lacrimevoli
conseguenze che con profondo dolore abbiamo elencato.
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