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1.
Dopo la celebrazione del
matrimonio, venga trasmesso senza indugi al Vescovo, dal parroco o dal
sacerdote in presenza del quale ha avuto luogo, il documento scritto con
l’annotazione del luogo, della data e dei testi presenti alla celebrazione.
Sarà poi precisa vostra responsabilità curare che il documento venga trascritto
in un apposito registro, distinto da quello in cui vengono riportati normalmente
i matrimoni contratti in pubblico, perché resti perenne ricordo del fatto.
Questo registro, appositamente preparato per i matrimoni segreti, chiuso e
sigillato, venga con riguardo custodito nella vostra Cancelleria Vescovile.
Potrà essere dissuggellato e permetterete con il vostro consenso che sia aperto
solamente nel caso che vi si debba trascrivere qualche altro matrimonio dello
stesso tipo, o lo richieda la necessità di amministrare la giustizia, o venga
richiesto un documento veramente necessario da chi non possa procurarsi altrove
documenti probatori. Dovrete però ricordarvi che, espletata la bisogna, sia
nuovamente chiuso e sigillato come per l’addietro.
2.
I certificati e le
attestazioni dei matrimoni segreti, redatti dal parroco o dal sacerdote che ne
fa le veci e da sottoporre alla vostra attenzione, siano trascritti nel
suddetto registro come si trovano, parola per parola, ad opera di una persona a
ciò deputata, che goda di chiara e universale fama di integrità e di stima.
Certificati e attestazioni siano da voi conservati, raccolti in un luogo
segreto e protetto.
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