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1.
Nel caso che da un
matrimonio, del tipo ricordato, nasca un figlio, questo sia mondato dalla
salutare acqua del Battesimo nella stessa Chiesa dove viene indistintamente
amministrato il Battesimo agli altri bambini. E poiché è ovvio che, per
mantenere nascosto il matrimonio contratto segretamente, non si possa fare alcuna
menzione dei genitori e il loro nome sia volutamente omesso nel registro dei
battezzati, vogliamo ed espressamente ordiniamo che, ad opera del padre del
battezzato, e in caso di sua morte, ad opera della madre, l’accolta prole sia a
voi denunciata. Questa denuncia venga fatta direttamente dagli stessi genitori
o per mezzo di una lettera stesa di proprio pugno o per il tramite di una
persona degna di fede scelta da loro stessi, al fine di avere sicura certezza
che il figlio battezzato in quel luogo e in quella data, pur avendo tralasciato
o menzionato nomi fittizi dei genitori, è legittimo anche se nato dal contratto
di un matrimonio segreto. Perché tutto ciò non venga dimenticato una volta che
sia stato a voi notificato, deve essere annotato fedelmente in un registro da
parte di chi è stato delegato alla registrazione dei matrimoni segreti. Il
registro su cui debbono essere riportati i battezzati e i nomi di entrambi i
genitori, anche se distinto da quello dei matrimoni, deve essere custodito
nella Cancelleria Vescovile con la stessa cura e con le stesse precauzioni,
chiuso e sigillato, secondo le stesse modalità prescritte per il registro dei
matrimoni segreti.
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