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| Benedictus PP. XIV Satis vobis compertum IntraText CT - Lettura del testo |
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Capitolo X1. Dopo la celebrazione del matrimonio, venga trasmesso senza indugi al Vescovo, dal parroco o dal sacerdote in presenza del quale ha avuto luogo, il documento scritto con l’annotazione del luogo, della data e dei testi presenti alla celebrazione. Sarà poi precisa vostra responsabilità curare che il documento venga trascritto in un apposito registro, distinto da quello in cui vengono riportati normalmente i matrimoni contratti in pubblico, perché resti perenne ricordo del fatto. Questo registro, appositamente preparato per i matrimoni segreti, chiuso e sigillato, venga con riguardo custodito nella vostra Cancelleria Vescovile. Potrà essere dissuggellato e permetterete con il vostro consenso che sia aperto solamente nel caso che vi si debba trascrivere qualche altro matrimonio dello stesso tipo, o lo richieda la necessità di amministrare la giustizia, o venga richiesto un documento veramente necessario da chi non possa procurarsi altrove documenti probatori. Dovrete però ricordarvi che, espletata la bisogna, sia nuovamente chiuso e sigillato come per l’addietro. 2. I certificati e le attestazioni dei matrimoni segreti, redatti dal parroco o dal sacerdote che ne fa le veci e da sottoporre alla vostra attenzione, siano trascritti nel suddetto registro come si trovano, parola per parola, ad opera di una persona a ciò deputata, che goda di chiara e universale fama di integrità e di stima. Certificati e attestazioni siano da voi conservati, raccolti in un luogo segreto e protetto. |
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