|
1.
Questo libretto deve anche
contenere gli Atti di Fede, di Speranza e di Carità, sicuramente composti in
modo retto e competente. Se ciò non corrispondesse al vero, una volta
perfezionati, siano stampati in forma corretta. Questi Atti trovano più
conveniente essere divulgati piuttosto con contenute che con abbondanti parole,
purché per mezzo loro si riveli tutta la forza e la natura della virtù.
2.
Poiché per chi professa la
Religione cristiana sono sommamente necessarie l’abitudine e la pratica di
proferire spesso questi Atti, affinché il loro uso non sia contenuto in limiti
angusti e non sia ristretto da qualcuno ad un modesto numero per ogni anno, il
Vescovo, preoccupato della propria non meno che dell’altrui salvezza, emani
provvide disposizioni perché nelle parrocchie della città e della diocesi i
rettori di anime, subito dopo la celebrazione della Messa festiva,
inginocchiati davanti all’altare, recitino con voce chiara ed intelligibile i
ricordati Atti delle virtù, cercando di precedere il popolo che dovrà ripetere
le parole da loro pronunziate. In questo modo i fedeli, senza quasi
accorgersene, li impareranno a memoria e prenderanno l’abitudine di attendere a
questa pia pratica non solo in quelli festivi, ma anche nei giorni rimanenti.
|