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Benedictus PP. XIV
Cum semper oblatas

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Capitolo X

1. Infine, riguardo a quei costituiti Vicari perpetui o ad tempus, che hanno la cura d’Anime che abitualmente appartiene ad altri, cioè di ragione di qualche Chiesa parrocchiale unita alle loro Chiese o Monasteri, Collegi e Pii Luoghi, sebbene dal Nostro Predecessore di venerata memoria San Pio V Papa sia stata stabilita una certa porzione da assegnare a questi Vicari, come viene chiaramente indicato nella sua Costituzione che comincia con le parole Ad exequendum, datata il primo novembre 1567, tuttavia, qualora non si trovi assegnata a questi Vicari una prestabilita porzione di frutti – o in nessun modo o non integralmente –, o anche qualora quella porzione loro attribuita dalla predetta Costituzione sia ritenuta da Voi insufficiente nella circostanza dei tempi e specialmente per l’adempimento dell’onere di celebrare e applicare la Messa pro populo nei giorni festivi di precetto; Voi potrete usare di questo potere che il Concilio di Trento ai Vescovi secondo il loro prudente giudizio8. ,tenuto conto delle necessità dei tempi e della ragione dell’onere imposto, e assegnare a questi Vicari una congrua porzione di frutti. Per la qual causa Noi impartiamo alle Vostre Fraternità, per quanto è d’uopo, le necessarie e opportune facoltà, abolendo qualsiasi privilegio, appello o esecuzione – come viene sancito nel medesimo Concilio – che venissero opposti alle salutari disposizioni da Voi emanate.




8. Conc. Trid. sess. 7, cap. 7.




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