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Benedictus PP. XIV
Cum semper oblatas

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Capitolo II

1. Quello che abbiamo detto ora, ossia che il santo Sacrificio della Messa deve essere applicato dai Pastori di anime a favore del popolo affidato alle loro cure, il Santo Concilio di Trento lo enuncia chiaramente con queste importanti parole, come conseguenza del comando divino: "Poiché è di precetto divino la prescrizione fatta a tutti coloro che hanno cura di anime, di distinguere bene le loro pecore, e di offrire per esse il Sacrificio"1. e quantunque non siano mancati coloro che, con interpretazioni ridicole o prive di fondamento hanno cercato di eliminare quest’obbligo ricordato dal Santo Sinodo o almeno di attenuarlo; tuttavia, siccome le parole sopracitate del Concilio sono abbastanza chiare e precise, ed inoltre, siccome la Congregazione summenzionata particolarmente preposta all’interpretazione dello stesso Concilio, ha costantemente notificato che coloro cui è stata affidata la cura di anime, devono non solo celebrare il Sacrifizio della Messa, ma devono anche applicarne il frutto "medio" a favore del popolo ad essi affidato, e non possono applicarlo a favore di altri, né possono ricevere per tale applicazione l’elemosina; e siccome infine – ciò che è più importante – questa volontà è stata approvata e confermata dai Pontefici Romani Nostri Predecessori, a nessuno di Voi rimane da desiderare se non di abbracciarla, di eseguirla, e di procurare con ogni zelo che venga prontamente eseguita nelle Vostre rispettive Diocesi.




1. Conc. Trid., sess. 23, cap. 1.




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