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Benedictus PP. XIV
Cum semper oblatas

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Capitolo IV

1. Il Sacro Concilio di Trento ordina sovente ai Vescovi che, ovunque sia necessario, affinché non venga trascurata la cura delle Anime, scelgano Vicari idonei ad esercitare questa cura d’Anime, assegnando loro un congruo frutto o beneficio.2. Non raramente succede che, durante la sede vacante di qualche parrocchia, debba essere incaricato dal Vescovo un Vicario (economo spirituale) per adempiere gli oneri di questa Chiesa fino all’elezione del nuovo Rettore, sempre per disposizione dello stesso Concilio Tridentino3. Allora molti di questi Vicari cercano di sottrarsi a tale obbligazione, sia per il fatto che hanno già una cura pastorale abituale presso altri ed esercitano questa provvisoriamente; sia perché sono amovibili ad nutum Episcopi, ed esercitano quel ministero parrocchiale per breve tempo; per non parlare poi dei Parroci Regolari, i quali spesso dichiarano di non essere tenuti ad applicare la Messa festiva pro populo. Invece la Nostra volontà, e comando, è che, come già altre volte fu stabilito dalle predette Congregazioni, tutti coloro che esercitano cura d’Anime, e non soltanto i Parroci o i Vicari Secolari, ma anche i Parroci o Vicari Regolari, in una parola tutti quelli su nominati, tutti quelli che sono stati ritenuti degni di questa specifica menzione, tutti ugualmente sono tenuti ad applicare la Messa Parrocchiale per il popolo affidato alle loro cure.




2. Sess. 6, c. 2; sess. 7 e c. 5-7; sess. 21, c. 6; sess. 25, c. 16.

3. De Reformatione, sess. 24, cap. 18.




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