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Benedictus PP. XIV
Nimiam licentiam

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Capitolo X

1. Parimenti è dovere del Parroco – prima che le pubblicazioni del contraendo matrimonio siano esposte in Chiesa fra le Messe solenniinterrogare cautamente ora lo sposo, ora la sposa, separatamente, per accertarsi se si sposano liberamente, spontaneamente, volentieri e con piena convinzione. Inoltre deve sforzarsi di accertare, per quanto è possibile, che fra i contraenti non esista alcun impedimento di nessun genere; che uno dei due contraenti non abbia assicurato fedeltà e promessa ad altri, e che sia certo il consenso dei genitori e della famiglia. Dopo che i Parroci avranno diligentemente esaminato queste questioni, se appresero che qualcosa manca o è di danno, sospese le pubblicazioni matrimoniali sono tenuti a riferire i possibili ostacoli al proprio Vescovo, il quale, secondo le esigenze del caso, con la propria autorità e secondo il proprio ufficio provvederà opportunamente.




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