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| Benedictus PP. XIV Nimiam licentiam IntraText CT - Lettura del testo |
1. Parimenti è dovere del Parroco – prima che le pubblicazioni del contraendo matrimonio siano esposte in Chiesa fra le Messe solenni – interrogare cautamente ora lo sposo, ora la sposa, separatamente, per accertarsi se si sposano liberamente, spontaneamente, volentieri e con piena convinzione. Inoltre deve sforzarsi di accertare, per quanto è possibile, che fra i contraenti non esista alcun impedimento di nessun genere; che uno dei due contraenti non abbia assicurato fedeltà e promessa ad altri, e che sia certo il consenso dei genitori e della famiglia. Dopo che i Parroci avranno diligentemente esaminato queste questioni, se appresero che qualcosa manca o è di danno, sospese le pubblicazioni matrimoniali sono tenuti a riferire i possibili ostacoli al proprio Vescovo, il quale, secondo le esigenze del caso, con la propria autorità e secondo il proprio ufficio provvederà opportunamente.