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| Benedictus PP. XIV Nimiam licentiam IntraText CT - Lettura del testo |
1. Anche se i Vescovi che vigilano sulle pecore loro affidate non ignorano quanto, per motivi di sicurezza, abbiamo detto in precedenza, cioè che il matrimonio celebrato davanti a qualsiasi Sacerdote non Parroco, avutone il permesso o dal Parroco o dal Vescovo, è valido; e che essi hanno il potere di dispensare da una pubblicazione sulle tre, e addirittura da tutte e tre se esiste un urgente, legittimo, gravissimo motivo, tuttavia evitino di esercitare indiscriminatamente tale autorità sia nella dispensa dalle pubblicazioni, sia nell’affidare a qualsiasi Sacerdote piuttosto che al Parroco la facoltà di celebrare il matrimonio, se non saranno convinti che un’inderogabile necessità lo impone. Senza dubbio, come abbiamo premesso, se essi avranno constatato che è assolutamente necessario concedere questa autorizzazione, tuttavia non la concedano subito ma soltanto dopo aver compiuto diligenti ricerche e siano in possesso di notizie sicure, in forza delle quali risulti con certezza che fra i contraenti non esiste alcun impedimento.