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| Benedictus PP. XIV Nimiam licentiam IntraText CT - Lettura del testo |
1. Quanto alla dispensa dalle pubblicazioni, avendo sempre presente il decreto del Concilio Tridentino sulla riforma del matrimonio, i Vescovi comprendono chiaramente che una facoltà sfrenata e smodata nell’uso delle dispense non appartiene loro in nessun modo, ma soltanto una facoltà che si attenga alla ragione della prudenza, da applicarsi in occasioni determinate da cause legittime, e da usarsi con cautela, così come recita il Concilio Tridentino: "Qualora vi fosse il fondato sospetto che il matrimonio possa essere furbescamente imbrogliato anche se venissero effettuate tutte e tre le pubblicazioni, allora si faccia una sola pubblicazione o per lo meno si celebri il matrimonio alla presenza del Parroco e di due o tre testimoni. Poi, prima della consumazione di esso, si facciano le Pubblicazioni in Chiesa, in modo che se esistono degli impedimenti, questi possano essere scoperti più facilmente".