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Benedictus PP. XIV
Cum illud semper

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Capitolo VII

1. Reverendissimo Signore come Fratello.

Affinché il governo delle Chiese parrocchiali fosse affidato a persone più degne, il santo Concilio di Trento1. stabilì – come è noto – che si indicesse e facesse il concorso, e che tra i concorrenti, una volta esaminati e approvati dal Vescovo o dal suo Vicario Generale e da almeno tre esaminatori, il Vescovo eleggesse colui che per età, costumi, dottrina, prudenza e altre doti necessarie e opportune al governo della Chiesa vacante, giudicasse più degno e più idoneo degli altri. Pio V, santissimo Pontefice di nome e di fatto, aggiunse che, nel caso in cui il Vescovo avesse eletto uno meno adatto posponendo altri più idonei, questi potevano ricorrere contro tale pregiudizievole elezione al Metropolita o, se l’elettore fosse lo stesso Metropolita o un esente, all’Ordinario più vicino come Delegato della Sede Apostolica, o altrimenti alla stessa Sede Apostolica, e convocare il prescelto a un nuovo esame davanti allo stesso giudice di appello e ai suoi esaminatori, con la cautela, però, che l’appello doveva essere non in condizione sospensiva, ma in condizione devolutiva, come è spiegato più ampiamente nella sua trentatreesima Costituzione. E concluse che, una volta constatato e revocato l’irragionevole giudizio dell’elettore, la Chiesa parrocchiale fosse affidata al più idoneo.

2. Quando poi né con decreto del Concilio né con Bolla del Pontefice si riuscisse a proporre un certo e particolare sistema o metodo di fare l’esame, è difficile a dirsi quante forme diverse di esami ci sarebbero e altre ancora in altre parti, e da qui occasione di querele.

3. Infatti in qualche parte, non essendo stati proposti a tutti i concorrenti gli stessi quesiti e gli stessi casi, c’erano sempre di quelli che, in sede o fuori sede, si lamentavano sostenendo che a loro, respinti, erano toccati i quesiti più difficili, mentre al prescelto i più facili. Altrove, invece, sono statiproposti gli stessi quesiti, ma né questi né le risposte dei concorrenti venivano consegnate per iscritto o per lettera. In seguito accadeva, e non raramente, che qualcuno dei respinti, in forza della sopraccitata Bolla, convocava l’eletto a un nuovo esame davanti al giudice di appello e ai suoi esaminatori. La Sacra Congregazione considerando che l’impugnativa non si può provare se non con un nuovo esame, stabilì fin dal 1603 che la convocazione per un nuovo esame deve essere accettata, anche se l’impugnativa non è ancora provata, perché le prove sono richieste solo nel successivo giudizio. In tale giudizio, dopo che è provata con il nuovo esame dell’appellante l’impugnativa circa la dottrina, rimane da provare la sua maggior capacità sul già prescelto circa le altre doti richieste per governare la Chiesa, e ciò per poter dare un giudizio sulla maggiore idoneità dell’uno o dell’altro a governare la Chiesa parrocchiale. Non sempre infatti il più dotto è ritenuto o deve essere ritenuto il più adatto o il più idoneo al governo. Gli autori della Sacra Congregazione e i Tribunali lodarono questa sentenza. Soltanto allora in altre Diocesi è invalso l’uso che fossero proposti a tutti i concorrenti gli stessi quesiti e casi (per non dare occasione al Cancelliere di aggiungere, togliere o mutare qualcosa di sua iniziativa) e che gli stessi concorrenti scrivessero di proprio pugno domande e risposte. Inoltre gli Ordinari che ritenevano questo metodo di esaminare come il migliore, lasciavano spesso alla Congregazione di vedere se, senza prima richiedere le prove dell’impugnativa, era o no il caso di accordare la convocazione dell’eletto per un nuovo esame a coloro che così esaminati e poi respinti, in seguito sogliono ricorrere in appello: perché questi dagli atti del primo esame potevano facilmente provare l’impugnativa circa la dottrina; cosa che gli altri, esaminati con metodo diverso, naturalmente non potevano fare se non con un secondo o un nuovo esame. Né mancarono uomini insigni per onestà ed esperienza in una lunga e lodevole amministrazione delle Chiese, i quali facevano notare che era ora di mettere un freno alla licenza degli appellanti e di moderare le già troppo frequenti convocazioni a un nuovo esame, che non si fanno quasi mai senza grave danno delle Chiese. Infatti quando si deve fare un nuovo esame davanti a un giudice di appello molto lontano dalla parrocchia, l’eletto dal Vescovo, in quanto convocato, è costretto per tutto quel tempo ad abbandonare la parrocchia e a lasciarla a un Economo o a un Vicario, come una sposa a degli sconosciuti, mentre lui, lo sposo, se ne starebbe lontano non momentaneamente, ma per molto tempo; perché la lite di solito è complessa e gli esami prima circa l’eccellenza della dottrina, poi circa le altre qualità atte a integrare l’idoneità, si moltiplicano puntigliosamente gli uni sugli altri, tre o quattro alla volta, e si trascinano a lungo con comodo, per non dire con ozio, prima di decidere a chi dei concorrenti aggiudicare la parrocchia.

4. Per togliere di mezzo l’occasione sia di lamentele sia di disagi, la Sacra Congregazione Interprete del Concilio di Trento, dopo aver ripassato dall’inizio tutta la faccenda in due sessioni, il ottobre e il 16 novembre del 1720, ha ribadito con forza (ciò che vien messo in atto per mezzo della presente Lettera Enciclica) che tutti e singoli Vescovi e gli altri Prelati che hanno il diritto e l’autorità di fare concorsi, sono esortati a non rifiutarsi a istituire tale esame, come già lo fanno molte Diocesi e la stessa Roma; così lo richiede anche la Dataria Apostolica quando, vacante la Sede, è vacante anche qualche Chiesa parrocchiale, la cui assegnazione spetta alla Sede Apostolica, o quando è vacante una qualche parrocchia "iuxta Decretum", come si dice, o quando infine, vacante una qualche Dignità maggiore nelle Chiese Collegiali o Cattedrali, alla quale è annessa la cura delle anime, si deve fare un concorso che, come è noto, deve essere rimesso alla Dataria Apostolica, come è chiaramente prescritto nelle Lettere che per ordine del Santissimo provengono appunto dalla Dataria.

5. Pertanto, vacante una Chiesa parrocchiale che deve essere assegnata per concorso indetto con le solite formule, per decreto della Sacra Congregazione si osservi con risoluta decisione quanto segue:

6. Primo: si assegnino a tutti i concorrenti gli stessi quesiti e casi e lo stesso testo del Vangelo sul quale comporre un piccolo brano di predica, per dimostrare la capacità di parlare davanti a un’assemblea.

7. Secondo: i casi e i quesiti da risolvere siano dettati a tutti nello stesso tempo e a tutti ugualmente sia consegnato nello stesso tempo il testo del Vangelo.

8. Terzo: si stabilisca per tutti lo stesso spazio di tempo entro il quale risolvere i casi, rispondere ai quesiti e comporre il discorsetto.

9. Quarto: tutti i concorrenti siano chiusi nella stessa stanza, da cui, finché scriveranno (si darà infatti a tutti la possibilità di scrivere), nessuno di loro possa uscire né altri entrarvi, se non dopo aver completato e consegnato lo scritto.

10. Quinto: tutti, ciascuno con la propria mano, scrivano e firmino le risposte e il discorso.

11. Sesto: le risposte si scrivano in latino, il discorso nella lingua che si suole usare con il popolo.

12. Settimo: ogni risposta e ogni discorso, quando verranno presentati da uno dei concorrenti, siano firmati non solo da chi ha scritto e dal Cancelliere del concorso, ma anche dagli esaminatori e dall’Ordinario o dal suo Vicario che interverranno al concorso.

13. Terminato il concorso secondo questa formula e assegnata la Chiesa parrocchiale a chi sarà giudicato più idoneo e più degno, non si ammetta appello o contro una inesatta relazione degli esaminatori o contro un irragionevole giudizio del Vescovo, a meno che non venga interposto entro dieci giorni dal giorno dell’assegnazione.

14. Se qualcuno poi ricorrerà in appello entro questo spazio di tempo e chiederà che siano mandati al giudice di appello gli atti del concorso, si mandino o gli stessi atti originali del concorso chiusi e sigillati o almeno una copia autentica preparata dal Cancelliere del concorso e da un secondo notaio e ascoltata davanti al Vicario o ad un altro costituito in dignità ecclesiastica, eletto dall’Ordinario e al quale spetterà anche l’elezione del notaio aggiunto al Cancelliere. La copia sarà firmata dagli esaminatori sinodali che furono presenti al concorso.

15. Chi, esaminato secondo quanto è stato detto prima, dopo aver interposto l’appello contro l’inesatta relazione degli esaminatori o contro un ingiustificato giudizio del Vescovo, non riuscirà da questi atti o dalla loro autentica copia a provare se non l’impugnativa circa la dottrina, inutilmente chiederà alla Sacra Congregazione la facoltà di procedere a un nuovo esame.

16. Come pure inutilmente cercherà di perseguire il proprio diritto nel giudizio d’appello chi si lamenta di essere contestato quanto alle altre doti, a meno che, dopo aver interposto a tempo opportuno, come è stato detto, l’appello contro l’irragionevole giudizio del Vescovo, non riuscirà a dimostrare dagli atti del primo concorso o almeno con testimonianze e documenti extragiudiziali, purché non futili, l’impugnativa circa le altre doti.

17. Così ritenne la Sacra Congregazione e il Santissimo approvò. Ma se qualche Ordinario, nonostante tutto, continuerà a istituire gli esami diversamente da come è stato detto sopra, anche la Sacra Congregazione continuerà secondo la precedente consuetudine a concedere agli appellanti che si diranno contestati la convocazione a un nuovo esame e senza dover prima provare l’impugnativa. Intanto perché il ricordo di questa Lettera non svanisca, la Sacra Congregazione vuole che essa sia sempre conservata nella Cancelleria di ciascun Ordinario. Mentre notifico a tutti la decisa volontà della Sacra Congregazione, invoco sulla tua Eccellenza ogni bene dal cielo. Roma, oggi 10 gennaio 1721.

Della tua Eccellenza

Come Fratello

P.M. Card. Corradino Prefetto

P. Lambertini Segretario




1. Sess. 24, cap. 18.




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