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Benedictus PP. XIV
Cum illud semper

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Capitolo XI

1. Terminato l’esame, come è noto a tutti, gli esaminatori hanno soltanto la facoltà di notificare quanti hanno giudicato idonei a governare la Chiesa, perché l’elezione del più degno è riservata al solo Vescovo, come è stato sancito dal Concilio di Trento con queste parole: "Di questi il Vescovo elegga colui che giudicherà più idoneo degli altri". Nel caso che qualcuno dei Chierici ricorra in appello contro una inesatta relazione degli esaminatori, la cui unica preoccupazione è stata di assodare la dottrina, senza aver fatto nello stesso tempo un’accurata indagine sulle altre doti necessarie all’ufficio di Pastore, l’ordine del giudizio comporterà di conseguenza che anche il giudice, a cui si è ricorso, si fermi alla sola indagine sulla dottrina; che non senza grave danno delle anime e offesa della giustizia, sia preposto alla Chiesa chi sa di lettere, anche se nel resto è meno adatto e, a volte, indegno; e che, viceversa, sia respinto chi, anche se scadente in dottrina, eccelle, però, in costumi, gravità, prudenza, nel buon nome, in un costante servizio della Chiesa e in grande stima di virtù.




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