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| Benedictus PP. XIV Cum illud semper IntraText CT - Lettura del testo |
1. Da qui lamentele a non finire da parte di persone rispettabili e garanti della giustizia. Per placarle la Congregazione Interprete del Concilio di Trento mise ogni cura e diligenza e diede a Noi, che fungevamo da Segretario, l’incarico di tentare, secondo le nostre forze, con una disquisizione, data poi alle stampe, di esaminare a fondo questa faccenda, origine del presente male, e di cercare rimedi atti ad allontanarlo. Esponendo il nostro pensiero in merito, facemmo notare che soprattutto la prassi dell’esame fatto a voce e non consegnato per iscritto era viziata, appunto perché gli eletti alla cura delle anime dall’Ordinario Collatore, convocati a un secondo esame davanti a un altro giudice, non potevano difendere il diritto di legittima collazione con l’attestato certo che avevano di idoneità già provata. Tutta la faccenda sembrava dipendere dall’esito di un nuovo esame da farsi davanti a un giudice di appello del tutto ignaro dei fatti. Di conseguenza, con grave pregiudizio della giustizia, era stata accolta nel Foro [ecclesiastico] quella opinione, secondo la quale si poteva ricorrere ad un altro giudice senza esibire nessun documento della bocciatura non meritata. Tale metodo era troppo lontano dal senso dei sacri Canoni; perciò pensammo che si poteva ovviare a questo malcostume prima di tutto stabilendo una forma sicura e ben appropriata di esame, poi mettendo per iscritto i quesiti proposti agli esaminandi e le loro rispettive risposte, nonché tutta la serie dei fatti, e in fine rimettendo al giudice di appello gli atti integrali di tutto il concorso.