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Benedictus PP. XIV
Cum illud semper

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Capitolo XVI

1. Perciò, affinché in questo affare tutto proceda rettamente e ordinatamente, pensammo che è proprio del Nostro Ufficio, Venerabili Fratelli, prescrivere quelle norme che per lunga esperienza abbiamo riconosciute valide a formare i Rettori delle anime, perché possano presiedere e giovare al gregge loro affidato.

I.. Il Vescovo, avuta la notizia di una Chiesa vacante, vi deputi subito un Vicario idoneo secondo il prescritto del Tridentino, con una congrua assegnazione, a sua discrezione, di una parte dei proventi per il sostentamento della Chiesa finché non le si provveda un Rettore.

II. Si divulghi con bando pubblico la notizia del concorso, che deve essere celebrato in un congruo spazio di tempo, stabilito dal Vescovo. Nel bando si avvertano tutti e chiaramente di presentare, nel termine stabilito, al Cancelliere Vescovile o ad un altro da designarsi dal Vescovo prove, attestazioni giudiziali ed extragiudiziali e altri documenti del genere immuni da frode. Diversamente, trascorso il termine stabilito, tali documenti e altri del genere, non saranno in nessun modo accettati.

III. Arrivato il giorno del concorso, si mettano per iscritto e in compendio, redatti dal Cancelliere, i meriti, le doti e i requisiti (come li chiamano) dei singoli, desunti con assoluta fedeltà dai certificati presentati in tempo utile. Poi una copia del compendio sarà consegnata non solo al Vescovo o al Vicario Generale che ne fa le veci, ma singolarmente a tutti gli esaminatori invitati al concorso, perché diano il loro giudizio sia sulla scienza, sia sulla vita, costumi e altre doti necessarie a governare la Chiesa.

IV. Il concorso si tenga nel giorno stabilito dal Vescovo, osservando accuratamente e in tutto la forma descritta nella Lettera sopra riferita e pubblicata nel 1721; e si esponga minutamente e con diligenza e per iscritto tutta la serie degli atti del concorso. Poi gli esaminatori, per arrivare a un giudizio abbastanza sicuro e chiaro, valutino diligentemente la bravura dei singoli nello svolgere e spiegare a voce qualche punto della Dottrina ecclesiastica, o estratto dai SS. Padri, o dal Sacro Concilio di Trento, o dal Catechismo Romano; e con la stessa diligenza esaminino dai singoli scritti le risposte date ai quesiti proposti; si rendano conto di quanto ciascuno valga nella ponderatezza dei giudizi e nella correttezza di espressione del sermoncino messo per iscritto, e di come è stato adattato al testo evangelico e all’altro tema assegnato. Pari, se non maggiore, accortezza usino gli esaminatori nell’indagare sulle altre qualità necessarie al governo delle anime; indaghino sulla bontà dei costumi, sulla serietà, sulla prudenza, sull’ossequio fino allora prestato alla Chiesa, sul merito acquisito in altri incarichi e sul corredo di tante altre virtù che vanno strettamente congiunte con la dottrina. Dopo aver esaminato tutto in comune, respingano con il loro voto gli inadatti e notifichino al Vescovo gli idonei.

V. Terminato il concorso, il Vescovo, o se egli è impedito, il Vicario Generale insieme con gli esaminatori sinodali, in numero non meno di tre, consegni la scheda, distribuita in antecedenza, riassuntiva dei requisiti, al Cancelliere perché la bruci o la custodisca in un luogo segreto insieme con gli atti e non la mostri a nessuno senza un mandato del Vescovo o del suo Vicario Generale. Subito dopo l’Ordinario, appena gli sembrerà meglio, elegga tra gli approvati il più degno e il possesso [della Chiesa] non gli sia ritardato da nessun pretesto di appello o di divieto.

VI. Se accadrà che qualcuno dei Chierici ricorra in appello contro l’inesatta relazione degli esaminatori o contro l’irragionevole giudizio del Vescovo, produca davanti al giudice di appello gli atti integrali del concorso. E il giudice non pronunci la sentenza se non dopo averli visti e aver ravvisato l’impugnativa. Inoltre, nel dare la sentenza e nel risolvere l’impugnativa si basi solo sulle prove che risultano dagli atti, sia riguardo alla dottrina, sia riguardo ad altre doti. Siccome poi dalla pubblica indizione [del concorso] fino al giorno del concorso c’è tempo sufficiente per presentare comodamente i necessari certificati, referenze, requisiti e altri documenti in merito, perciò, per precludere ogni via di frode, vogliamo e rigorosamente ordiniamo che detti certificati, referenze, attestati giudiziali ed extragiudiziali e tutti i documenti recuperati ad arte e, come si dice, pescati dopo il concorso, non vengano in nessun modo presi in considerazione. Ciò, nonostante la Lettera ricordata sopra, pubblicata dalla Sacra Congregazione Interprete del Concilio di Trento nel 1721, alla quale deroghiamo in questa parte ad effetto di ciò che è stato premesso, e la quale nel resto e con tutto il suo contenuto rimarrà saldamente in vigore.

VII. Se poi il Vescovo, invece che a uno o ad un altro degli approvati, assegnerà la Chiesa a uno più idoneo per una ragione a lui solo nota, e che pensa di dover notificare al giudice di appello per togliere la taccia di una ingiusta preferenza, ne informi il giudice con una lettera privata, ricordando la legge del segreto inviolabile. Nessuno attribuisca questa prassi alla nostra circospezione: essa deriva da Decreti del Concilio di Trento. Infatti nella sess. 24, cap. 20, "De Reformatione" è così stabilito: "Inoltre se qualcuno, nei casi previsti dal diritto, ricorrerà in appello, o si rammaricherà per qualche impugnativa o altrimenti per la scadenza del biennio, di cui sopra, ricorrerà ad un altro giudice, è tenuto a trasferire al giudice di appello e a sue spese tutti gli atti svoltisi davanti al Vescovo, Avvertendo tuttavia prima il Vescovo che se qualcosa gli sembrerà utile per l’istruzione della causa, la possa notificare al giudice di appello"3.

2. E benché a ragione Noi dobbiamo temere che detta prassi una volta in uso di avvertire il giudice, a cui si è appellato, sia oggi caduta in disuso e scomparsa dal Foro [ecclesiastico], tuttavia, se il Vescovo (come è stato detto) per una ragione a lui solo nota e non agli altri, ma che merita di essere accolta, avrà assegnato la Chiesa, denunci e manifesti la ragione al giudice di appello per mezzo di lettera consegnata in segreto. Sappiano poi i giudici che le cause e le ragioni deferite dal Vescovo devono essere custodite sotto garanzia di segreto inviolabile; né si deve tenere in poco conto la testimonianza di quel Pastore, al quale con parola divina si ingiunge di distinguere le proprie pecore. Infatti non si può credere facilmente che i Vescovi siano così non curanti della propria e altrui salvezza, da lasciarsi influenzare dall’avversione o dal favore, per nulla atterriti dalla minaccia del divino giudizio, e da chiamare, in sfregio ai sacri Canoni, "male il bene, bene il male, tenebre la luce e luce le tenebre".

3. Se poi il Vescovo avrà dei sospetti sulla coscienziosità del giudice al quale si è ricorso in appello, e penserà di non dovergli rivelare i punti riservati delle ragioni, li notifichi per mezzo di lettera segreta al Cardinale della S.R.C., Prefetto pro tempore della Congregazione del Concilio, al quale non mancheranno né saggezza né autorità per indurre il giudice a dare il dovuto posto alla giustizia.




3. Conc. Trid., sess. 24, cap. 20.




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