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Benedictus PP. XIV
In suprema Catholicae

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Capitolo II

1. Pertanto confidando nella misericordia di Dio onnipotente, e per l’autorità dei suoi Santi Apostoli Pietro e Paolo, per quella potestà di sciogliere e legare che il Signore ha concesso a Noi, benché indegni, a tutti i fedeli cristiani dei due sessi che abitano sia in questa Nostra Alma Città sia in tutta l’Italia e nelle isole adiacenti, a quelli che nella predetta Nostra Alma Città devotamente parteciperanno alla solenne processione nella festa di Sant’Andrea apostolo che muoverà dalla predetta chiesa di Sant’Andrea della Valle, chiamata dei Chierici Regolari Teatini, fino alla chiesa della Beata Maria Vergine sopra Minerva, dei Frati dell’Ordine dei Predicatori, con l’intervento di tutto il clero e del popolo, Noi concediamo ed elargiamo la più ampia indulgenza e remissione di tutti i peccati come nell’anno del Giubileo.

2. L’indulgenza è pure concessa nello spazio di due settimane, iniziando dalla festa di Sant’Andrea fino alla terza domenica di Avvento inclusa, a coloro che almeno una volta abbiano visitato le chiese o Basiliche di San Giovanni in Laterano o del Principe degli Apostoli o di Santa Maria Maggiore e quivi per un certo tempo abbiano elevato a Dio pie preghiere e, al mercoledì e venerdì e sabato di una di queste settimane abbiano digiunato e poi, confessati i propri i peccati, abbiano ricevuto devotamente il Sacramento della Santissima Eucarestia, in alcune delle dette domeniche o anche in altro giorno di queste settimane, abbiano fatto ai poveri un’elemosina come a ciascuno suggerirà la propria devozione. A tutti quelli, poi, che abitano fuori Roma, come avevamo premesso, è concessa parimenti l’indulgenza plenaria dei loro peccati, se visiteranno le Chiese designate dai Vescovi locali o dai loro Vicari o dai loro Officiali, o per loro mandato, o, mancando essi, da coloro che quivi esercitano la cura d’anime, dopo che sarà loro giunta notizia di questa nostra lettera. E questo a coloro che per le due settimane che seguiranno la pubblicazione della designazione di queste Chiese, ne visiteranno qualcuna, e quivi come sopra pregheranno, e al mercoledì, venerdì e sabato avranno digiunato e pure avranno confessato i loro peccati, e nella domenica immediatamente seguente o in altro giorno entro la stessa settimana faranno la Santa Comunione ed elargiranno, come sopra, un’elemosina ai poveri.

3. Noi elargiamo e concediamo a costoro una pienissima Indulgenza e Remissione dei loro peccati, a tenore della presente Lettera come nell’anno del Giubileo si è soliti concedere a coloro che visitano le Chiese designate sia entro che fuori l’Urbe.




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