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Benedictus PP. XIV
In suprema Catholicae

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Capitolo III

1. Concediamo parimenti che i naviganti e coloro che sono in viaggio, appena giunti di ritorno alle loro case, alle suddette condizioni possano acquistare l’Indulgenza, dopo aver fatto visita alla Chiesa parrocchiale o principale del luogo dove sono domiciliati. Riguardo poi ai Regolari di ambedue i sessi e ai Claustrali, e a tutti gli altri, sia Laici che Ecclesiastici, Secolari o Regolari, e anche ai carcerati e ai prigionieri e agli impossibilitati per qualche infermità o altro impedimento per cui non possono osservare quello che è stato espresso sopra, concediamo ai Confessori, già approvati per questo dagli Ordinari dei luoghi prima della presente pubblicazione, o da approvare, la facoltà di commutare le suddette condizioni in altre opere di pietà e di imporre quelle che gli stessi penitenti potranno compiere.




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