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Benedictus PP. XIV
In suprema Catholicae

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Capitolo IV

1. Inoltre a tutti i fedeli Cristiani dei due sessi, sia Laici che Ecclesiastici Secolari, come pure ai Regolari di qualsiasi Ordine o Congregazione o Istituto, residenti sia nell’Urbe, sia fuori di essa in tutta Italia e nelle isole adiacenti, concediamo facoltà e licenza di scegliersi qualsiasi Presbitero Confessore, sia Secolare che di qualsiasi Ordine o Istituto, purché, come abbiamo già esposto, sia approvato rispettivamente dall’Ordinario dei diversi luoghi. Il Confessore li può assolvere in foro conscientiae da tutte le Censure Ecclesiastiche, sia a jure che ab homine, di scomunica o sospensione, inflitte per qualsiasi causa, nonché da tutti i peccati, eccessi, crimini e delitti, anche gravi ed enormi; anche da quelli riservati all’Ordinario del luogo o a Noi, o alla Sede Apostolica, anche da quelli che si sogliono leggere nelle lettere del Giovedì santo. Il Confessore potrà commutare in altre pie e salutari opere qualsiasi voto (eccetto i voti di Religione e di Castità) dopo aver ingiunto una salutare e adeguata penitenza, per qualsiasi di tutti i casi sopraddetti, ad arbitrio dello stesso Confessore.




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