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Benedictus PP. XIV
Libentissime quidem

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Capitolo II

1. Non appena fummo designati a reggere la Chiesa bolognese (alla quale fummo trasferiti dalla Sede Anconetana per concessione di Clemente XII di felice memoria) pubblicammo un Mandato che è inserito nel libro primo, decimoquinto capitolo, delle Nostre Istruzioni per gli uomini di Chiesa: in esso indicammo parecchi impedimenti, per cui eravamo del parere che non si dovessero sciogliere dalle regole del digiuno coloro che, per giusta causa e per antecedente intervento di una legittima autorità, non osservavano l’astinenza della Quaresima; costoro, ripetiamo, non devono essere esonerati dal digiuno, in quanto non è loro lecito ogni giorno apparecchiare la tavola due volte e non una sola e con il supplemento di un pasto serale che per consuetudine fu concesso ai digiunanti. Infine, elevati a questa Sede Pontificia, abbiamo nuovamente sottoposto ad esame l’intera questione e abbiamo altresì raccomandato a prestigiose persone di esaminarla con somma diligenza e poscia di esporre a Noi le loro opinioni. Compiuti questi atti, decidemmo di porre fine a tale controversia e decretammo che in avvenire né a favore di una cittadinanza né di un villaggio sia concessa particolare o generale facoltà di consumare carni a tavola in tempo di digiuno o di Quaresima, se non si frappone l’accordo di osservare il digiuno o un unico pasto. E si aggiunga anche l’avvertimento che non è affatto lecito imbandire la stessa tavola di carni e di pesci. E invero, risolte con questo criterio questioni fin troppo complesse, abbiamo deciso di prescrivere un unico pasto quotidiano anche a coloro che regolarmente ottennero di consumare carni, quando viene indetto il digiuno; [abbiamo deciso] di estirpare quella perversa consuetudine, invalsa già troppo tra molti, di portare in tavola carni con pesci, dopo che essi furono dispensati dall’obbligo dell’astinenza quaresimale, soprattutto per la ragione che, mangiando pesce, possono gravemente compromettere la salute.




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